Vincolo paesaggistico e vigneti: illegittimo il diniego se valorizza le colture (TAR Campania n. 978 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata opposto all’impianto di un vigneto è illegittimo quando il decreto ministeriale che ha imposto il vincolo annovera espressamente, fra gli elementi che ne costituiscono il pregio, le aree coltivate a vigneti. In tal caso la nuova coltura non è incompatibile con il vincolo, ma contribuisce a realizzarne le finalità di tutela. La compresenza sull’area di una zona boscata non giustifica un diniego assoluto: la salvaguardia del bosco si persegue con la prescrizione di non abbattere gli alberi, non con il rifiuto integrale del titolo. Il vincolo paesaggistico va quindi valutato secondo la sua descrizione testuale, e non esteso a preclusioni estranee al suo contenuto.

Il Fatto

La società ricorrente chiede al Comune un’autorizzazione paesaggistica semplificata per impiantare un nuovo vigneto su terreni ricadenti in un’area collinare vincolata. L’istanza viene respinta con provvedimento del 4 ottobre 2024, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi. Il Comune fonda il rifiuto sul vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, sull’appartenenza dell’area a una zona boscata tutelata ex lege e sull’esigenza di preservare un insieme ambientale di particolare pregio.

La vicenda segue un precedente giudizio: una prima istanza era stata negata con provvedimento del 25 marzo 2024, annullato dal TAR con decisione che aveva censurato la motivazione fondata su profili urbanistici anziché paesaggistici. Il nuovo diniego, adottato dal Comune dichiarando di voler ottemperare a quella sentenza, viene impugnato per motivi di illegittimità propri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La prima sostiene che l’atto impugnato sarebbe esecutivo di un giudicato e andrebbe contestato in sede di ottemperanza. L’eccezione è infondata: la parte non deduce la violazione del giudicato, ma censura per vizi propri il provvedimento adottato dopo il precedente giudizio.

La seconda eccezione assume che il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 1999 impositivo del vincolo. Anche tale rilievo è respinto: il ricorrente non contesta il vincolo in sé, ma deduce la compatibilità dell’intervento agricolo con esso.

Nel merito il Collegio ritiene fondato e assorbente il motivo del travisamento del vincolo. Il decreto ministeriale richiamato descrive il pregio del paesaggio come derivante, oltre che dai complessi architettonici, dalle vaste aree coltivate a uliveti e vigneti che caratterizzano i luoghi e ne definiscono le armoniche valenze espressive. Da questa descrizione testuale discende che i vigneti non sono estranei al contesto tutelato, ma concorrono a costituirlo.

Il provvedimento impugnato muove dalla premessa opposta, considerando la coltivazione della vigna incompatibile con il vincolo. La premessa è errata: non è legittimo negare l’autorizzazione per una coltura che valorizza il paesaggio così come lo ha descritto l’atto impositivo.

Il richiamo alla tutela delle aree boscate non regge a un diniego integrale. Per salvaguardare il bosco è sufficiente imporre alla parte di non tagliare e abbattere gli alberi esistenti, contemperando così l’interesse produttivo con quello paesaggistico. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le spese sono compensate in ragione della particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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