Interdittiva antimafia alla società per misura cautelare al socio unico (TAR Campania n. 8369 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informazioni antimafia, l’adozione di una misura cautelare personale o il rinvio a giudizio per taluno dei delitti elencati nell’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 integra, di per sé, una circostanza sintomatica idonea a fondare il giudizio prognostico di rischio di infiltrazione mafiosa. Il Prefetto, in presenza di tale titolo e in assenza di una sentenza assolutoria, può limitarsi ad attestare la sussistenza del rischio, ove l’addebito sia coerente con il vissuto soggettivo e con il contesto di riferimento. Le misure di self-cleaning consistenti nella sola rinnovazione della governance, senza modificazione della compagine proprietaria, non valgono a neutralizzare il rischio. L’informazione interdittiva produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore della costruzione di edifici residenziali e non. La Prefettura di Caserta ha adottato nei suoi confronti un’informazione antimafia interdittiva, preceduta dalla comunicazione di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89-bis, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, il difetto di potere per essere il provvedimento rivolto a una società che non opera con la pubblica amministrazione, l’insufficienza del quadro indiziario, la tardività dell’istruttoria e la mancata valutazione delle meno invasive misure di prevenzione collaborativa. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso. Il fulcro della decisione è la posizione del socio unico, già amministratore unico fino al dicembre 2022, rinviato a giudizio per reati di estorsione aggravata e di contiguità con associazione di stampo mafioso e sottoposto ad arresti domiciliari. Per il Collegio, tale misura cautelare integra ex se una circostanza sintomatica dalla quale desumere il rischio di condizionamento della società.
La Sezione ricostruisce la portata dell’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011. Il legislatore ha operato una selezione a monte delle condotte che riflettono in sé il pericolo infiltrativo, individuando un catalogo di reati intorno ai quali gravita con regolarità statistica la criminalità organizzata. Si tratta di un fattore indiziante che, nella logica anticipata e preventiva della materia, è sufficiente a imporre l’effetto interdittivo in assenza di elementi distonici. Il Prefetto, dunque, può limitarsi ad attestare il rischio, purché l’addebito sia coerente con il vissuto soggettivo e con il contesto di riferimento e sussista almeno un titolo tra quelli contemplati dalla norma. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 6707 del 2018 e n. 4555 del 2016.
Recede la tesi della ricorrente secondo cui il socio sarebbe semplice vittima del sodalizio. La giurisprudenza amministrativa, sin dalla sentenza n. 1743 del 2016, ha chiarito che anche la contiguità soggiacente, e non solo quella compiacente, può fondare il giudizio negativo dell’autorità prefettizia. Le misure di self-cleaning invocate — adozione di un modello organizzativo, nomina di un organismo di vigilanza, dismissione della carica di amministratore unico — risultano insufficienti, perché non si è affiancata alcuna modifica della compagine proprietaria, rimasta interamente in capo al soggetto controindicato. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 6566 del 2022.
Quanto al difetto di potere, la doglianza è infondata. Dopo l’introduzione dell’art. 89-bis, l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione anche in mancanza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione: l’infiltrazione mafiosa inquina l’economia legale e altera la concorrenza. Il Collegio cita Cons. Stato, Sez. III, n. 6144 del 2023 e n. 1638 del 2017.
Infine, il Tribunale esclude sia l’occasionalità dell’apporto, stante la posizione tuttora rivestita dal socio unico, sia la rilevanza dello sforamento dei termini istruttori, non perentori e dunque non incidenti sulla legittimità del provvedimento. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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