Il silenzio assenso copre il titolo edilizio per l’antenna di telefonia mobile (TAR Abruzzo n. 174 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione implicita formatasi per silenzio assenso sull’istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, comprende tutti i provvedimenti, pareri, nulla osta e atti di assenso necessari, ivi incluso il titolo edilizio, senza che occorra un separato permesso di costruire. La potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni – esercitata ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 – non può introdurre limitazioni alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate del territorio, né incidere sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, riservati allo Stato. La mancata adozione del regolamento comunale, del programma annuale o della variante al PRG previsti dalla legislazione regionale non è ostativa alla formazione del titolo abilitativo, poiché una lettura conforme alla normativa nazionale impone di ritenere le norme regionali non ostative, restando altrimenti vanificata la possibilità stessa del silenzio assenso. La destinazione urbanistica dell’area – anche se agricola o di valore paesistico – non impedisce la realizzazione dell’opera, trattandosi di impianti equiparati ad opere di urbanizzazione primaria, salvo che ricorrano vincoli paesaggistici o ambientali specifici o conflitti con altri interessi pubblici rilevanti.
Il Fatto
Alcuni residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi hanno impugnato l’autorizzazione implicita conseguita da una società di telecomunicazioni per l’installazione di un impianto di telefonia mobile nei pressi delle loro abitazioni. I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina regionale di settore, la mancata approvazione del regolamento comunale e la carenza del titolo edilizio e dell’autorizzazione sismica. Il Comune e la società controinteressata si sono costituiti in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha previamente rilevato che gli impianti di ricezione e trasmissione di radiofrequenze sono equiparati dalla legge ad opere di urbanizzazione primaria, collocabili in ogni parte del territorio, salvo eccezioni motivate dalla tutela di interessi sensibili. Ha quindi ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, che riserva allo Stato la disciplina dei limiti di esposizione, e l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, che prevede un procedimento unico di autorizzazione espressa o implicita nel quale confluiscono tutti gli atti di assenso necessari.
Con riguardo al primo motivo, il TAR ha ritenuto infondata la tesi che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla preventiva approvazione del regolamento comunale, del programma annuale e della variante al PRG. L’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 pone un limite inderogabile alla potestà regolamentare dei Comuni, imponendo il rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 259/2003. Una lettura dell’art. 11 della l.r. Abruzzo n. 45/2004 conforme alla normativa nazionale impone di ritenere non ostative le norme regionali sulla pianificazione, restando altrimenti illegittimamente vanificata la formazione del titolo per silenzio assenso, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, 22 agosto 2020, n. 5172. Ne discende l’irrilevanza della mozione consiliare votata per impedire la realizzazione dell’opera nelle more dell’approvazione del regolamento.
Sul secondo motivo, il Collegio ha escluso la carenza del titolo edilizio, osservando che la speciale disciplina dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 distingue tra impianti di potenza non superiore a 20 watt, assistiti da SCIA, e impianti di potenza superiore, soggetti al procedimento unico con silenzio assenso, che assorbe il permesso di costruire. Ha inoltre accertato che sull’area non gravano vincoli paesaggistici o ambientali, sicché non emerge alcuna esigenza di ponderazione di interessi pubblici concorrenti. Quanto alla destinazione urbanistica, la circostanza che l’area ricada in zona agricola E2 di valore naturale e paesistico è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di un vincolo conformativo che non limita la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Infine, il TAR ha smentito l’asserita mancanza dell’autorizzazione sismica, richiamando la nota del competente Servizio provinciale che attesta l’esito positivo del controllo sulla progettazione degli interventi oggetto di deposito sismico. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della rilevanza dell’interesse personale dei ricorrenti.
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Nota della Redazione
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