Acquisizione gratuita illegittima senza notifica ordine demolizione al nudo proprietario (TAR Campania n. 1004 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, presuppone che il previo ordine di demolizione sia stato regolarmente notificato a tutti i proprietari dell’area, e non soltanto al responsabile dell’abuso. In mancanza di tale notifica, difetta il presupposto fondativo della sanzione e l’inottemperanza non è imputabile al proprietario inciso, con conseguente illegittimità del provvedimento ablatorio, di natura sanzionatoria. Parimenti illegittima è la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 quando non sia stata notificata al destinatario la previa contestazione dell’inottemperanza. L’effetto acquisitivo non può inoltre prodursi in modo frazionato, essendo inscindibile la situazione reale dei contitolari.
Il Fatto
La nuda proprietaria e il padre, usufruttuario, sono titolari di un’area su cui l’usufruttuario aveva realizzato opere abusive, sanzionate con ordinanza di demolizione n. 10/2016. Accertata l’inottemperanza con verbale del 15.12.2022, il Comune ha disposto con ordinanza n. 141/2023 l’acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale, poi seguita dalla sanzione pecuniaria di € 20.000.
La nuda proprietaria, assumendo di non aver mai ricevuto notizia degli abusi né dei provvedimenti, ha impugnato l’acquisizione e chiesto l’accesso agli atti, proponendo poi motivi aggiunti avverso l’ordinanza di demolizione dopo averla conosciuta in causa. L’usufruttuario ha proposto autonomo ricorso. Il Comune non si è costituito in nessuno dei giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due giudizi per connessione soggettiva e oggettiva ex art. 70 cod. proc. amm. e affronta anzitutto il ricorso della nuda proprietaria. È pacifico che l’ordinanza di demolizione non sia stata emessa né notificata alla nuda proprietaria stessa. Il provvedimento acquisitivo è dunque illegittimo per difetto del presupposto della previa notifica al proprietario inciso.
Il Collegio richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, affinché il bene possa formare oggetto dell’acquisizione, l’ordine di demolizione deve essere notificato a tutti i proprietari, non essendo ammessa una spoliazione pro quota.
Sul piano sostanziale, la natura sanzionatoria del provvedimento acquisitivo impone di verificare l’imputabilità della mancata ottemperanza al destinatario inciso, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023. La ricorrente è risultata estranea agli abusi, il che rafforza la fondatezza delle censure.
Disposto l’annullamento dell’acquisizione, il Collegio ordina, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la cancellazione della trascrizione dell’atto. Rigetta invece la domanda risarcitoria, non essendo stata fornita la prova del danno e del nesso eziologico. Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza di accesso, poiché gli atti sono stati depositati in giudizio.
Quanto ai motivi aggiunti, l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione è tempestiva, ma nel merito infondata: la ricorrente non ha addotto argomenti sostanziali e viene rimessa in termini per l’esecuzione, quale misura conformativa. Il ricorso dell’usufruttuario è accolto quanto all’acquisizione e alla sanzione pecuniaria, per difetto di notifica della previa contestazione; la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione è invece irricevibile per tardività.
Nota della Redazione
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