Rinuncia al ricorso e dichiarazione di estinzione del giudizio (TAR Puglia n. 3 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte ricorrente e ritualmente notificata alle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a., quando la parte resistente non abbia manifestato opposizione alla rinuncia medesima. L’estinzione per rinuncia prescinde da qualsiasi valutazione nel merito della controversia e comporta la compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio posto dall’art. 84, comma 2, c.p.a., che ricollega alla mancata opposizione della parte pubblica l’opportunità di non porre a suo carico gli oneri processuali, compensandoli integralmente tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un centro di medicina dello sport, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia una serie di atti regionali e aziendali concernenti la determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2024 e la fissazione dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie erogate in regime ambulatoriale dalle strutture accreditate. Il ricorso era stato originariamente proposto in sede straordinaria al Presidente della Repubblica, ma la Regione Puglia aveva esercitato l’opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, determinando la translatio del giudizio dinanzi al giudice amministrativo. La società aveva dedotto un unico motivo di censura, incentrato sulla violazione delle norme regionali in materia di remunerazione delle prestazioni e sul dedotto contrasto con il giudicato formatosi su una precedente sentenza del Consiglio di Stato.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia, motivata dal sopravvenuto giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che aveva rigettato l’appello proposto avverso una diversa pronuncia del medesimo TAR, relativa a questioni analoghe. La Regione Puglia, costituita in giudizio, non ha opposto alcuna contestazione alla rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la ritualità della dichiarazione di rinuncia, accertando che l’atto risultava sottoscritto dalla parte ricorrente, notificato alle altre parti in causa e depositato presso la Segreteria del Tribunale in data 18 marzo 2025. Il Collegio ha quindi constatato che la parte pubblica resistente non aveva manifestato opposizione alla rinuncia, condizione richiesta dalla legge per poter dichiarare l’estinzione del giudizio.
Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., che annovera la rinuncia al ricorso tra le cause di estinzione del giudizio, e l’art. 84 c.p.a., che disciplina il procedimento di rinuncia. In applicazione di tali disposizioni, la mancata opposizione della parte resistente alla rinuncia determina l’estinzione del processo senza che sia necessario esaminare il merito della controversia, atteso che la volontà abdicativa della parte ricorrente, manifestata in forma espressa e non contestata, esaurisce l’oggetto del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha esercitato il potere di compensazione integrale tra tutte le parti, valorizzando la circostanza che la parte pubblica non si era opposta alla rinuncia. Tale elemento è stato ritenuto idoneo a giustificare la deroga al principio generale della soccombenza, in coerenza con la ratio dell’art. 84, comma 2, c.p.a., che intende favorire la definizione alternativa dei procedimenti senza costi aggiuntivi per la parte che accetta l’esito estintivo. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, con compensazione delle spese e rimessione degli atti all’Autorità amministrativa per l’esecuzione della pronuncia.
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Nota della Redazione
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