Interesse ad agire concreto e attuale nelle azioni di accertamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1131 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ., deve essere concreto e attuale e va verificato con riferimento al momento della domanda. Nelle azioni di accertamento non è necessaria la già intervenuta lesione del diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza o sulla portata del rapporto giuridico, che il provvedimento del giudice sia idoneo a rimuovere. L’interesse resta invece escluso quando il giudizio sia solo strumentale alla soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. Il difetto di interesse ad agire integra profilo di rito, pregiudiziale rispetto alle questioni di merito, e la sua conferma in appello rende inammissibili i motivi che investano il merito.

Il Fatto

Una collaboratrice domestica aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 29.10.2019, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore e la condanna di questi al pagamento delle differenze retributive. Nel corso di quel giudizio era emerso che il padre della lavoratrice aveva riscosso contributi previdenziali per la figlia, indicata come disoccupata e convivente.

Il datore, convenuto in quel primo processo, aveva proposto autonoma domanda di accertamento, chiedendo che fosse dichiarata la fittizietà della convivenza della lavoratrice e dei nipoti nel nucleo familiare del padre, con percezione dei relativi assegni, e riservandosi di esporre i fatti in sede penale. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso improcedibile verso l’INPS, per difetto di prova della notifica, e inammissibile verso il padre della lavoratrice per difetto di interesse ad agire. La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il gravame. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva ricostruito l’interesse ad agire come requisito per la trattazione del merito, idoneo a distinguere le azioni di mera iattanza da quelle oggettivamente dirette al conseguimento del bene della vita, volte a rimuovere lo stato di incertezza sulla sussistenza di un diritto. Esso deve essere concreto e attuale e resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o ipotetiche, secondo il richiamato precedente Cass. n. 5635/2002.

Nelle azioni di accertamento non occorre l’attuale verificarsi della lesione del diritto: è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto e sulla esatta portata di diritti e obblighi che ne derivano. La rimozione di tale incertezza costituisce il risultato utile e giuridicamente rilevante, non conseguibile se non con l’intervento del giudice.

Su questa base la Corte d’appello aveva escluso l’interesse del datore, che aveva esercitato un potere in realtà spettante allo Stato. Il ricorrente ha censurato la sentenza per nullità, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale disposto l’integrazione del contraddittorio verso l’INPS. Il motivo è inammissibile: il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il ricorso verso l’INPS e sul punto non era stato proposto appello, con conseguente passaggio in giudicato, sia pure processuale, di quella decisione. Nessuna integrazione avrebbe potuto disporre la Corte d’appello senza violare quel giudicato; e comunque, essendosi il gravame arrestato alla conferma dell’insussistenza dell’interesse ad agire, l’integrazione sarebbe stata superflua.

Con il secondo motivo, ex art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato l’omesso esame del giuramento decisorio articolato fin dal primo grado. Anche questo motivo è inammissibile, perché precluso dal giudicato della sentenza d’appello: il difetto di interesse ad agire è profilo di rito, pregiudiziale rispetto alla questione dell’ammissibilità del giuramento, che attiene al merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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