Clausola di salvaguardia e lavoro intermittente a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13099 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 265, lett. b), legge n. 208/2015, nel richiamare l’art. 1, comma 194, lett. a), legge n. 147/2013, esclude dal beneficio i lavoratori che, successivamente al 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine non rileva che il rapporto sia stato instaurato con la forma del lavoro intermittente: la fattispecie vietata dalla norma è integrata dall’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla continuità della prestazione e dal carattere saltuario della stessa. La ratio della disposizione, volta a proteggere i soggetti privi di lavoro e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, giustifica un’interpretazione restrittiva del beneficio.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda di pensione di vecchiaia proposta da una lavoratrice nei confronti dell’Inps, fondata sulla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 265, lett. b), legge n. 208/2015. La Corte d’appello di Trento aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda.
Il giudice di appello aveva ritenuto irrilevante che, tra il 2011 e il 2014, la lavoratrice fosse stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato e senza pattuizione dell’indennità di disponibilità. Secondo la Corte territoriale si trattava di un contratto privo di continuità sul piano assicurativo-contributivo, mentre la clausola di salvaguardia presuppone una continuità contributiva. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla lavoratrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’Inps deduce la violazione degli artt. 1, comma 265, lett. b), legge n. 208/2015 e 1, comma 194, legge n. 147/2013. La Corte territoriale avrebbe errato nell’applicare la clausola di salvaguardia pur in presenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. La clausola di salvaguardia richiamata consente di continuare ad applicare le norme sui requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 d.l. n. 201/2011, entro il limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori indicati dall’art. 1, comma 194, lett. a) e f), legge n. 147/2013.
Assume rilievo decisivo la lett. a) della disposizione richiamata, che destina il beneficio ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, purché possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Nel caso esaminato risulta accertato che, dopo il 4 dicembre 2011, la lavoratrice, già autorizzata alla prosecuzione volontaria, aveva svolto attività riconducibile a un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. La Corte ricostruisce la ratio della clausola: non pregiudicare i soggetti privi di lavoro e autorizzati, prima del 4 dicembre 2011, alla prosecuzione volontaria, considerati soggetti deboli, ai quali il legislatore ha voluto preservare i pregressi requisiti anagrafici e contributivi.
Il favore della norma emerge dal confronto con la disciplina generale della prosecuzione volontaria: è stata prevista la sufficienza di un solo contributo accreditato al 6 dicembre 2011 e la possibilità di svolgere, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività lavorativa, purché non riconducibile a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, ancorché intermittente, integra dunque la fattispecie ostativa e comporta il rigetto dell’applicazione della clausola di salvaguardia.
Nota della Redazione
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