Divisore 173 applicabile ai turnisti anche con orario ridotto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1132 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divisore 173 previsto dall’art. 63 del CCNL per gli addetti alle industrie della ceramica e dei refrattari ha valenza generalizzata e costituisce il criterio convenzionale unico per la determinazione della retribuzione oraria, applicabile a tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dall’orario contrattuale osservato. La clausola dell’art. 66 CCNL, che disciplina le modalità di corresponsione della retribuzione, non limita la regola ai soli lavoratori con orario di 40 ore settimanali e non prevede alcun meccanismo alternativo di riproporzionamento per i turnisti con orario inferiore. La scelta delle parti collettive di applicare il medesimo divisore è espressione di una valutazione complessiva del trattamento economico dei turnisti, compensata dalla maggiore gravosità del lavoro a turni. I distinti criteri del divisore 173 e del riferimento alle 144 ore mensili operano su piani differenti e non sono tra loro contraddittori.

Il Fatto

Una lavoratrice conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta applicazione del divisore contrattuale nel calcolo della retribuzione oraria. Nel periodo considerato, l’attività lavorativa era stata svolta in regime di turni con orario contrattuale ridotto, pari a 144 ore mensili, a fronte di una prestazione parzialmente sospesa per effetto dell’autorizzazione di periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Bologna confermava la pronuncia, ritenendo che il divisore 173 dovesse applicarsi anche ai lavoratori turnisti con orario inferiore alle 40 ore settimanali. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi di ricorso denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 CCNL, assumendone l’erronea interpretazione in contrasto con i criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. Secondo la società, i primi tre commi della clausola collettiva si rivolgerebbero ai soli lavoratori con orario normale di 40 ore settimanali, mentre per i turnisti occorrerebbe un riproporzionamento del calcolo in funzione del minor orario contrattuale.

La Corte richiama il sindacato di legittimità in funzione nomofilattica attribuito all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, e ritiene condivisibile l’approdo ermeneutico della sentenza impugnata, in linea con i principi espressi da Cass. n. 26738/2014, Cass. n. 6335/2014 e Cass. Sez. Un. n. 20075/2010.

Il ragionamento muove dal criterio della mensilizzazione della retribuzione, pacificamente applicato a tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dall’orario settimanale previsto. La retribuzione mensile fissa rende necessario stabilire il valore della retribuzione oraria, che le parti collettive hanno ancorato al parametro convenzionale del divisore 173. L’art. 63 CCNL non distingue tra categorie di lavoratori e non contiene alcuna specificazione nel senso preteso dalla ricorrente; anzi, attribuisce al divisore una valenza generalizzata.

La Corte esamina quindi l’art. 66 CCNL, escludendo che offra elementi testuali per limitare la regola ai lavoratori con orario di 40 ore. Il primo comma, riferendosi all’obbligo di corrispondere l’intera retribuzione a chi ha prestato l’opera per “l’intero orario contrattuale”, usa un’espressione generica che ricomprende ogni tipologia di orario. Il secondo comma, laddove specifica che con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro “fino a 40 ore settimanali”, vale come indice del carattere omnicomprensivo della previsione. Il quarto comma, infine, omette ogni specificazione dell’orario contrattuale di riferimento.

Quanto alla ratio, la Corte riconduce il trattamento differenziato dei turnisti all’esigenza di compensare, tramite un minor numero di ore, la maggiore gravosità e penosità del lavoro a turni, con l’aggiunta concordata delle r.o.l. per completare l’orario mensile di 173 ore. Privo di pregio è l’argomento fondato sulle asserite conseguenze abnormi: tali conseguenze derivano dalla comune volontà delle parti collettive, che hanno operato una valutazione globale del trattamento economico-normativo.

Il terzo motivo, che denunciava la contraddittorietà della motivazione, è infondato: l’applicazione del divisore 173 per la retribuzione oraria non contraddice il riferimento alle 144 ore mensili per il calcolo delle ore non lavorate in c.i.g.o., poiché i due criteri operano su piani differenti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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