Interesse ad agire valutato ex ante e autonomia dall’esito di merito (Cass. civ. Sez. I n. 16457 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ., va scrutinato dal giudice in via preliminare e in chiave ex ante, prescindendo da ogni indagine sul merito e dal prevedibile esito della controversia. Esso si risolve nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. È pertanto erronea, per cortocircuito logico, la decisione che dichiari inammissibile la domanda per carenza di interesse facendola discendere dall’accertata infondatezza nel merito della domanda stessa, e tanto meno dal fatto che tale infondatezza sia coperta da giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio due coniugi davanti al Tribunale, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni derivati dall’unilaterale interruzione del rapporto di collaborazione in ambito assicurativo, che assumeva essere una società di fatto tra le parti. Il Tribunale accertava l’esistenza della società di fatto ma rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno.

I convenuti proponevano appello. La Corte d’appello accoglieva il gravame per quanto di ragione e dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della società di fatto per carenza di interesse ad agire, sul rilievo che essa era strumentale alla domanda risarcitoria, ormai rigettata con decisione passata in giudicato. Il ricorrente impugnava la sentenza per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la decisione d’appello per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., sostenendo la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’accertamento della società di fatto, non inficiato dalla successiva delibazione di carenza probatoria della domanda di condanna. La Corte ritiene logicamente prioritario l’esame di questo motivo.

Il ragionamento dei giudici di merito è giudicato errato in diritto, perché si risolve in un cortocircuito logico: predica l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse sul rilievo, logicamente posteriore, della sua complessiva infondatezza. La Corte ricorda che la nozione di interesse ad agire possiede un contenuto specifico e va valutata ex ante, rispetto alla lesione denunziata, come idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

L’accertamento dell’interesse ad agire deve compiersi in via preliminare, prima dell’indagine sull’ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito, prescindendo dall’esito prevedibile della controversia. La Corte richiama sul punto Cass. n. 6749/2012, Cass. n. 8464/2011, Cass. n. 3060/2002, Cass. n. 13485/2014, Cass. Sez. Un. n. 34388/2022, Cass. n. 10708/1993 e Cass. n. 7319/1993.

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto discendere l’inammissibilità per carenza di interesse della domanda di accertamento della società di fatto, spiegata in vista dell’accoglimento della domanda risarcitoria, dall’infondatezza nel merito di quest’ultima per difetto di prova. La Corte accoglie dunque il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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