Opposizione a decreto ingiuntivo e competenza della sezione specializzata imprese (Cass. civ. Sez. I n. 6125 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003, va verificata in limine alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Pertanto, quando la domanda sia stata introdotta in via monitoria per il pagamento del prezzo di merce compravenduta, la competenza a decidere sull’opposizione appartiene al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, non assumendo rilievo la diversa qualificazione del credito come finanziamento soci postergato prospettata dall’opponente. La domanda riconvenzionale che investa rapporti societari è invece devoluta alla sezione specializzata, non operando la vis attractiva per connessione in ragione della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione: le cause vanno separate, con rimessione della sola riconvenzionale.

Il Fatto

Una società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale le era stato intimato il pagamento di una somma a favore di un’altra società, sua socia, quale corrispettivo per la fornitura di beni. A sostegno dell’opposizione ha eccepito l’incompetenza del giudice adito, deducendo che le forniture avevano assunto funzione di sovvenzionamento della società partecipata e che il credito, qualificabile come finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c., non era esigibile, con conseguente competenza della sezione specializzata in materia di impresa. In via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati dal comportamento della socia.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza per materia su tutte le domande, revocato il decreto ingiuntivo e ritenuto superfluo l’esame delle restanti questioni, inclusa la riconvenzionale. Avverso tale statuizione la società creditrice ha proposto regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del regolamento di competenza, poiché la sentenza non perde tale natura se il giudice esamini anche questioni di rito o di merito in via strumentale, come la revoca del decreto ingiuntivo e la statuizione sulle spese. Quanto alla distinzione tra sezione ordinaria e specializzata, essa rileva come vera questione di competenza solo quando il raffronto intercorra tra tribunali diversi, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 19882 del 23.07.2019.

Nel merito, i primi due motivi sono stati accolti. La Corte ha richiamato l’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, interpretato estensivamente quanto ai rapporti societari, e ha ribadito che la competenza si determina sull’oggetto della controversia, identificabile in funzione della causa petendi. Su questa base, le questioni di competenza vanno verificate in limine, alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto né la necessità di istruttoria, come affermato da Cass. n. 2331 del 25.01.2023.

Poiché la ricorrente aveva dedotto un comune credito da fornitura di merce, la Corte ha escluso la competenza della sezione specializzata, non incidendo su di essa la diversa qualificazione prospettata dall’opponente. La cognizione della domanda principale è stata quindi confermata in capo al Tribunale di Reggio Emilia, giudice funzionalmente competente in via inderogabile ex art. 645 c.p.c..

Quanto al terzo motivo, la Corte ha qualificato la pronuncia del Tribunale come assorbimento proprio, che presuppone la sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda assorbita. Ha poi rilevato che la domanda risarcitoria proposta dalla società partecipata verso la socia investe rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), citato. Poiché nel giudizio di opposizione non opera la modifica della competenza per connessione ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003, le cause vanno separate, con rimessione della sola riconvenzionale al Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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