Interesse ad agire del vicino contro il titolo edilizio e pregiudizio paesaggistico (C.G.A.R.S. n. 1011 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio di un titolo edilizio, la vicinitas integra la legittimazione ad agire, ma non dimostra da sola l’interesse al ricorso, che va accertato, anche d’ufficio, come possibile lesione della situazione soggettiva dedotta, prescindendo dall’effettivo accertamento del pregiudizio. L’interesse ad agire comprende l’intervenuto o potenziale nocumento derivante dall’edificazione ritenuta contra legem, coincidente con il deprezzamento dell’immobile contiguo o con la compromissione della salute e dell’ambiente. La possibile diminuzione di visuale o panorama, capace di incidere sulla fruibilità e sul valore economico dell’immobile, integra il pregiudizio rilevante, non essendo richiesta la quantificazione della sua entità, purché la doglianza non sia del tutto pretestuosa. La distinzione tra legittimazione e interesse non consente al giudice di sostituire la propria valutazione di ofelimità a quella della parte, ma serve solo a escludere gli interessi emulativi, abietti, futili o estorsivi. La declaratoria di inammissibilità fondata su erronea esclusione dell’interesse comporta la nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice.
Il Fatto
La proprietaria di un fondo agricolo e di un’abitazione confinanti ha impugnato davanti al TAR Sicilia il titolo abilitativo rilasciato dal Comune per la realizzazione, sul fondo vicino, di un fabbricato destinato a civile abitazione con magazzino e tettoia, oltre al silenzio serbato sull’atto di diffida. Con motivi aggiunti ha gravato anche il provvedimento della Soprintendenza che autorizzava una variante relativa alla sistemazione dell’area esterna e alla quota di terrazzamento.
La ricorrente lamentava la realizzazione di cubatura non consentita, la destinazione residenziale del manufatto, la compromissione della veduta del Cono dell’Etna e il pregiudizio alla preesistente macchia mediterranea, oltre all’aggravamento della servitù di scolo ex art. 913 cod. civ. Il TAR dichiarava l’impugnativa inammissibile per carenza di interesse e compensava le spese. La ricorrente, insieme ai figli divenuti proprietari per donazione nelle more, ha proposto appello, riproponendo i motivi non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le premesse giuridiche della sentenza, che richiamano l’Adunanza plenaria n. 22/2021, ma ne contesta l’applicazione. Il primo giudice ha trascurato il pregiudizio alla qualità panoramica, ambientale e paesaggistica del luogo, dedotto con memorie ritualmente depositate: tale aspetto radica l’interesse ad agire in forza del parametro sovranazionale (Corte di Giustizia UE, 28 maggio 2020, C-535/18), secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Quanto alla veduta, il TAR ha escluso il pregiudizio sulla base della distanza di circa sessanta metri e dell’altezza contenuta dell’edificio. La conclusione non convince: la distanza può elidere la stretta vicinanza, ma non la contiguità tra i fondi, che permane anche in presenza di terrazzamenti e della stradella interposta. La visuale del Cono dell’Etna costituisce uno sfondo panoramico e, se compromessa, incide sulla fruibilità e sul valore dell’immobile. Il volume edificato lascia visibile il vertice del vulcano ma impatta su ampia parte della base: ciò integra la diminuzione di visuale, non rilevando che sia poca o tanta, purché non pretestuosa.
Il Collegio ribadisce che la distinzione tra legittimazione e interesse serve a escludere gli interessi emulativi, futili o estorsivi, non a sovrapporre la soggettiva ofelimità del giudice a quella della parte. Le difese dei contro-interessati sono giudicate generiche o fondate su giurisprudenza risalente e superata dai successivi arresti, anche dell’Adunanza plenaria.
Quanto alla servitù di scolo, la questione se il pregiudizio sia stato dedotto come domanda di tutela del diritto soggettivo o come ulteriore dimostrazione dell’interesse ad agire va rimessa al giudizio di merito. L’appello è quindi accolto: dichiarata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., come interpretato dall’Adunanza plenaria n. 16/2024, la causa è rimessa al primo giudice per lo scrutinio nel merito dei motivi, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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