Sindacato sui punteggi tecnici e confronto a coppie estraneo alla lex specialis (TAR Puglia n. 1011 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito salvo che ricorrano macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. La censura che si limiti a contrapporre una diversa e parimenti opinabile lettura delle offerte, senza dimostrarne la palese inattendibilità, non supera il vaglio di legittimità e sollecita un inammissibile sindacato sostitutorio, estraneo ai tassativi casi di giurisdizione di merito di cui all’art. 134 c.p.a.. Il raffronto comparativo tra le offerte tecniche è ammissibile solo ove la lex specialis preveda il metodo del confronto a coppie; in difetto, l’esame va condotto in via autonoma e “assoluta” su ciascuna offerta.

Il Fatto

La Città metropolitana di Bari indiceva una procedura aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di impianto e manutenzione post impianto di un progetto di riforestazione urbana ed extraurbana finanziato con fondi P.N.R.R., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della selezione si collocava prima la ditta individuale aggiudicataria, seconda la ricorrente, costituenda R.T.I. mandataria di un raggruppamento.

La seconda graduata impugnava la determinazione di aggiudicazione e gli atti di gara, dolendosi dei punteggi attribuiti ai sub-criteri a valutazione discrezionale dell’offerta tecnica e chiedendo, in via subordinata, l’annullamento del contratto e il risarcimento. La controinteressata proponeva ricorso incidentale. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari dell’intervento P.N.R.R., la causa giungeva alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel valutare il pregio tecnico dell’offerta, l’Amministrazione applica regole elastiche ed opinabili e il giudizio è connotato da un fisiologico margine di opinabilità. Per sconfessarlo non basta la mera non condivisibilità: occorre dimostrare la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità, non potendo il giudice sostituire un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile.

Nel caso concreto le censure della ricorrente principale non raggiungono tale soglia. Esse risultano in parte generiche e apodittiche, in parte dirette a sovrapporre una personale valutazione di merito a quella della Commissione, anche avvalendosi di relazione tecnica di parte. Il solo confronto tra le allegazioni e le contrapposte argomentazioni tecniche della controinteressata e della stazione appaltante, oltre agli apporti istruttori della Commissione, dimostra l’oggettiva opinabilità dei giudizi e l’incertezza del rovesciamento invocato.

Dirimente è il rilievo che la ricorrente pretende di porre a confronto offerte differenti sul piano qualitativo, sulla base di un inammissibile “confronto a coppie” non previsto dalle regole di gara, che imponevano di valutare le singole offerte in sé. L’operazione richiesta — rideterminazione conclusiva dei punteggi — trasmoda in un’invasione della sfera tecnico-discrezionale riservata all’Amministrazione. Né rileva il diverso avviso espresso dal R.U.P. in sede di verifica dell’anomalia, spettando alla Commissione, e non al R.U.P., i poteri valutativi nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Quanto al sub-criterio sull’Accordo di foresta, il Collegio richiama i chiarimenti del Report ministeriale, secondo cui la legge non esige la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. I rilievi svolti con la memoria avverso le relazioni istruttorie sono inoltre tardivi e, in ogni caso, infondati. Il ricorso principale va quindi respinto; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per difetto di interesse. Spese compensate verso le Amministrazioni centrali e liquidate verso la stazione appaltante e la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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