Opere in zona vincolata prive di autorizzazione paesaggistica e sanzione demolitoria (TAR Liguria n. 1011 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona paesaggisticamente vincolata la realizzazione di opere che alterino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici, in assenza della previa autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, impone al Comune l’irrogazione della più grave sanzione demolitorio/acquisitiva di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Tale obbligo sussiste a prescindere dal regime autorizzatorio edilizio eventualmente disatteso e finanche nell’ipotesi in cui le opere siano riconducibili alla attività edilizia libera. Resta estranea alla fattispecie l’area dell’edilizia libera paesaggistica disciplinata dall’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, le cui ipotesi di esenzione non coprono la realizzazione ex novo di strade, cancelli e muri di contenimento con materiali innovati.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare sito in Bonassola, ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica – SUE associati dei Comuni di Levanto e Bonassola ha ingiunto la demolizione e il ripristino di due categorie di opere: una strada di accesso all’abitazione in autobloccanti, con cancello d’ingresso, e muri a gravità in sasso lungo il prospetto sud del fabbricato.
Secondo il Comune le opere erano state realizzate in carenza di idoneo titolo di abilitazione paesaggistica e/o edilizia. La ricorrente ha sostenuto, con due motivi, che gli interventi fossero sottratti al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire, rientrando nell’attività edilizia libera. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, muovendo dalla verifica della riconducibilità delle opere alle ipotesi sottratte all’autorizzazione paesaggistica elencate nell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017. L’esame si è concentrato sulle due fattispecie invocate dalla ricorrente, l’A.12 e l’A.13.
Quanto all’A.12, relativa agli interventi nelle aree di pertinenza degli edifici che non comportino significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, il TAR ha escluso che essa possa applicarsi alla realizzazione di strade: si tratta di opere non assimilabili a spazi pavimentati, camminamenti o sistemazioni a verde. Il Collegio ha inoltre rilevato che non è stata comprovata la preesistenza dell’opera.
Con riferimento all’A.13, concernente la manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni e muri di contenimento eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, il TAR ha parimenti escluso l’applicabilità. La norma non può afferire alla realizzazione ex novo di cancelli né a opere di contenimento consistenti in un muro a gravità il cui ingombro è aumentato del 40% rispetto al preesistente e per il quale, tra l’altro, sono stati innovati i materiali.
Accertata l’insussistenza delle esenzioni, il Collegio ha ritenuto sufficiente tale rilievo a legittimare l’attività repressiva del Comune. In presenza di opere edilizie che abbiano comportato un’alterazione dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici in zona vincolata, e che non siano state previamente autorizzate ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, il Comune è tenuto a irrogare la sanzione demolitorio/acquisitiva, a prescindere dal regime autorizzatorio edilizio eventualmente disatteso e finanche nell’ipotesi in cui le opere dovessero ritenersi rientranti nell’attività edilizia libera. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, sez. II, n. 1098/2022 e Cons. Stato, sez. VII, n. 5164/2025.
Il secondo motivo, relativo all’assenza del permesso di costruire, è stato dichiarato assorbito. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi del provvedimento (Cons. Stato, sez. III, n. 4601/2025). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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