Varianti non onerose e riduzione oneri per efficientamento energetico: rileva solo il titolo originario (TAR Lombardia n. 2932 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione correlata al contributo di costruzione nasce con il rilascio del titolo edilizio e si cristallizza in quel momento, ai sensi dell’art. 16, primo comma, d.P.R. n. 380/2001. Le successive varianti costituiscono atti autonomi e la riduzione per efficientamento energetico può applicarsi solo sul contributo di costruzione ad esse specificamente correlato. Le varianti non onerose non possono pertanto incidere sull’ammontare del contributo già determinato con il titolo originario, indipendentemente dalla circostanza che su quel titolo sia stata o meno applicata la riduzione. La sussistenza del diritto alla riduzione dipende esclusivamente dal ricorrere dei presupposti di legge, non dagli atti procedimentali adottati dall’Amministrazione.
Il Fatto
La controversia riguarda un intervento edilizio residenziale assentito con permesso di costruire nel 2017 e con due successive SCIA in variante (2018 e 2020). Le società ricorrenti, avendo conseguito con i lavori in variante un maggiore efficientamento energetico, ritenevano di avere diritto alla riduzione massima del 30 per cento degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 18, legge reg. Lombardia n. 12/2005, con conseguente restituzione della differenza rispetto allo sconto già applicato.
Il Comune di Milano aveva respinto l’istanza di rimborso, richiamando la circolare n. 1/2008 che limitava lo sconto alle sole varianti onerose. Le ricorrenti hanno quindi impugnato gli atti di diniego e i provvedimenti di liquidazione, deducendo anche vizi motivazionali e di carenza di potere, oltre a proporre domanda di accesso agli atti, poi definita con cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto la controversia di natura paritetica, vertendo su posizioni di diritto soggettivo la cui sussistenza dipende esclusivamente dal ricorrere dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non dagli atti emanati dall’Amministrazione nel corso del procedimento. Sul punto il Collegio richiama il precedente di T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1985 del 2022.
Nel merito, il Collegio ha valorizzato la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8415 del 2024, che ha riformato la sentenza di T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, n. 1106 del 2024. Secondo tale giurisprudenza, la fonte dell’obbligazione correlata al contributo di costruzione è il titolo edilizio e la sua determinazione avviene al momento del rilascio. Le successive varianti sono atti autonomi: lo sconto per risparmio energetico opera solo sul contributo specificamente correlato al titolo che prevede i lavori che generano il risparmio. Pertanto, se le varianti sono non onerose, lo sconto non può più essere ottenuto.
Il Collegio ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui il caso sarebbe diverso perché nel precedente del Consiglio di Stato non era stata avanzata richiesta di riduzione nel titolo originario. Tale circostanza è irrilevante: l’obbligazione nascente dal titolo originario non può subire mutamenti successivi, a prescindere dall’avvenuta applicazione della riduzione.
Quanto ai vizi dedotti contro gli atti procedimentali (difetto di motivazione, carenza di potere, contraddittorietà), il TAR li ha considerati irrilevanti, perché l’eventuale invalidità non inciderebbe sull’esistenza del diritto vantato. L’eventuale violazione degli obblighi di buona fede e correttezza potrebbe al più fondare una domanda risarcitoria, non prospettata nel giudizio. Il ricorso è stato respinto, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la sola domanda di accesso e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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