Interesse ad impugnare richiede soccombenza sostanziale (Cass. civ. Sez. I n. 23123 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale accoglimento. Ne consegue che è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta soccombente solo nel capo di compensazione delle spese, non investito da specifica censura. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta inoltre l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Il Fatto

Una società, già parte di un giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione di un’area di proprietà di un privato, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello che, pronunciando sull’opposizione proposta dal proprietario, aveva determinato l’indennità dovuta e rigettato le domande rivolte verso la società, compensando tra queste parti le spese di lite.

La ricorrente deduce due motivi di violazione di legge, lamentando il malgoverno dei criteri indennitari per le aree inedificabili e l’errata attribuzione della maggiorazione del 10%. Il proprietario resiste con controricorso; la società intimata non svolge attività processuale.

La Motivazione della Corte

Il consigliere delegato ha formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando che la ricorrente ha visto respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti e non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile, peraltro neppure prospettato, a insorgere avverso le statuizioni emesse nei confronti dell’intimata.

La proposta è stata ritualmente comunicata e la ricorrente ha chiesto la decisione; il collegio, all’esito della trattazione in camera di consiglio, ha reputato di dover definire il giudizio in conformità alla proposta.

La Corte rinnova l’avviso secondo cui, in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento, richiamando Cass. civ. Sez. I n. 38054 del 29.12.2022.

Nel caso di specie rettamente se ne è esclusa la ricorrenza: la ricorrente non è risultata soccombente se non nell’unico profilo della disposta compensazione delle spese di lite, che non è però oggetto di alcun motivo di censura. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, si applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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