Interesse al ricorso e vicinitas nell’impugnazione del titolo edilizio (TAR Campania n. 3043 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, la vicinitas individua la legittimazione al ricorso, ma non vale da sola a dimostrare l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione, distinguendo l’legittimazione dall’interesse. L’interesse può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di precisazione e prova nel corso del processo, laddove il pregiudizio sia contestato o rilevato d’ufficio, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Esso, tuttavia, non può essere trasferito automaticamente da pronunce relative a titoli edilizi diversi, poiché diversa è la valutazione dell’impatto dell’intervento autorizzato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari confinanti con il lotto d’intervento, hanno impugnato il permesso di costruire n. 2 del 27.2.2025, rilasciato dal Comune di Frattaminore per la realizzazione di un locale sottotetto dichiarato non abitabile in sopraelevazione di un fabbricato. Ottenuti gli atti della pratica edilizia a seguito di accesso, hanno sostenuto che il sottotetto autorizzato presenterebbe in realtà i requisiti di un locale abitabile, non assentibile per carenza di volumetria disponibile.
I controinteressati, costituitisi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per tardività e per essere lo stesso volto a censurare una potenziale condotta illecita futura. Il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità, ritenendo fondata quella di difetto di interesse sotto il profilo della omessa prospettazione e prova della lesione derivante dal provvedimento impugnato e della conseguente utilità concreta ritraibile dall’eventuale accoglimento.
Il percorso argomentativo muove dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021, che ha riaffermato la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell’azione. Il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Il Collegio richiama altresì il principio secondo cui l’interesse al ricorso può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio sia posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Nel caso concreto, i ricorrenti hanno richiamato a sostegno delle condizioni dell’azione le pronunce favorevoli rese su interventi edilizi degli stessi controinteressati. I resistenti hanno depositato una perizia di parte tesa a sconfessare la sussistenza di pregiudizi sotto il profilo della destinazione d’uso, delle condizioni di luce, veduta e privacy, dell’assetto urbanistico e del decoro edilizio. A tali contestazioni i ricorrenti nulla hanno replicato.
Da qui la conclusione del Collegio: è evidente la mancata prospettazione di qualsivoglia pregiudizio, anche potenziale, derivante dall’intervento autorizzato. Esso non può neppure ricavarsi dalle pronunce richiamate, poiché diverso è l’intervento che ne ha formato oggetto: quelle sentenze riguardavano un ampliamento ai sensi della L.R. 19/09, mentre il titolo impugnato ha ad oggetto un sottotetto non abitabile, che per come autorizzato non può né deve produrre incrementi di carico urbanistico. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con spese compensate stante la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.