Artato frazionamento degli impianti fotovoltaici e decadenza dagli incentivi (TAR Lazio n. 2954 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili costituisce una declinazione del divieto di abuso del diritto, principio generale dell’ordinamento che non richiede specifiche previsioni settoriali. Esso opera a prescindere da un’espressa positivizzazione e mira a impedire che il rispetto formale della disciplina si traduca nella sua violazione sostanziale. L’originaria ammissione agli incentivi non preclude al GSE l’esercizio del potere di verifica e controllo successivo, cui corrisponde l’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. In presenza di una condotta elusiva accertata, la decadenza dagli incentivi non è recessiva rispetto alla decurtazione proporzionale, non potendo quest’ultima divenire regola automatica.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di quattro impianti fotovoltaici di potenza pari a 11,96 kW ciascuno, rientranti nel Quinto Conto energia di cui al d.m. 05.7.2012, impugnava le note con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva comunicato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti. I provvedimenti contestavano la condotta di artato frazionamento, volta a ottenere un incentivo maggiore rispetto a quello spettante a un impianto unico di potenza complessiva di 59,80 kW e a sottrarsi all’iscrizione nel Registro informatico per gli impianti di potenza superiore a 12 kW.

Il ricorrente proponeva sei motivi avverso il ricorso introduttivo, deducendo l’omessa considerazione della pregressa ammissione agli incentivi, la violazione dei presupposti dell’autotutela, l’irretroattività della disciplina sopravvenuta, l’insussistenza del vantaggio economico, l’autonomia tecnica degli impianti e la mancata applicazione della decurtazione. Con motivi aggiunti impugnava le successive note di quantificazione e richiesta di restituzione degli incentivi.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dalla definizione dell’ubi consistam dell’artato frazionamento, richiamando la giurisprudenza amministrativa che ne ha enucleato i requisiti costitutivi. Il divieto costituisce declinazione settoriale del divieto di abuso del diritto e persegue la finalità di impedire che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unitari.

La Sezione osserva che il principio non è stato istituito dal d.m. 5 maggio 2011 ma solo esplicitato, con individuazione non tassativa degli elementi tipici della fattispecie elusiva: l’unicità o il collegamento del soggetto responsabile e l’insistenza sulla stessa particella o su particelle contigue. Sul piano delle conseguenze, il decreto si limita a positivizzare un principio già evincibile dal sistema, consistente nel disconoscimento degli effetti giuridici di fattispecie formalmente regolari ma sostanzialmente elusive.

Il primo motivo è respinto rilevando che l’originaria ammissione costituisce un vaglio formale e cartolare, il cui esito positivo non conferisce una patente di legittimità operante senza limiti. L’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 attribuisce al GSE la facoltà di avviare controlli anche presso il sito, applicando la decadenza o la decurtazione a tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse. Il Gestore ha accertato che gli impianti, tutti di potenza pari a 11,96 kW, nella titolarità del medesimo soggetto, ubicati nello stesso sito identificato catastalmente, devono intendersi quale un unico impianto di 59,80 kW.

Per il secondo motivo, il Collegio richiama il principio secondo cui il termine dell’art. 21-nonies decorre dalla scoperta dei fatti e delle circostanze. Poiché l’artato frazionamento integra una rappresentazione non veritiera, opera la deroga dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, che consente alla pubblica amministrazione di non rispettare il termine di dodici mesi. Il quarto motivo è respinto in ragione del maggiore incentivo ottenuto, in contrasto con il criterio di proporzionalità inversa tra potenza e livello di incentivazione. Il quinto è infondato perché la contiguità degli impianti e la riconducibilità a un unico imprenditore integrano i requisiti degli art. 5 e 29 d.m. 2016.

Infine, il sesto motivo e i motivi aggiunti sono respinti: la condotta elusiva ha determinato la mancata iscrizione ai Registri e un ingiustificato arricchimento, con la conseguenza che la decurtazione non può costituire regola sempre valevole, pena l’obliterazione dell’effetto dissuasivo della decadenza. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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