Ricorso inammissibile se l’interesse alla demolizione nasce da atto non impugnato (TAR Lombardia n. 2848 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’interesse a ricorrere deve sussistere sin dall’origine e va verificato prima di ogni altra questione, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 73 u.c. c.p.a.. È pertanto inammissibile il ricorso con cui si impugni un atto applicativo che non è di per sé lesivo, quando la lesione dell’interesse sostanziale azionato si è già prodotta con il provvedimento presupposto, rimasto non impugnato. L’annullamento dell’atto impugnato non recherebbe alcuna utilità alla parte, poiché il bene della vita richiesto resta precluso dal diverso atto che ne ha disposto il mantenimento.
Il Fatto
Un istituto religioso, proprietario di un immobile confinante con un’area comunale sulla quale dagli anni Ottanta insiste una tensostruttura destinata a palazzetto dello sport, contesta da decenni la legittimità del manufatto. In passato il TAR Lombardia e il Consiglio di Stato hanno annullato l’autorizzazione alla realizzazione, la relativa proroga e la concessione edilizia; il giudice civile ha accertato la violazione delle distanze legali e l’intollerabilità delle immissioni acustiche, senza tuttavia ordinare la riduzione in pristino.
Con deliberazione del 21 novembre 2019, n. 44, il Consiglio comunale ha nuovamente acquisito la tensostruttura al patrimonio indisponibile per riqualificarla. Con deliberazione del 26 marzo 2021, n. 312, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del dismesso impianto. L’istituto impugna quest’ultimo atto, deducendo difetto di istruttoria quanto al mantenimento della struttura in violazione delle distanze e sul profilo acustico, con violazione dell’art. 8, comma 2, lett. e) l. n. 447/1995. Il Comune eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene di dover esaminare, in via pregiudiziale, non già l’attualità dell’interesse, ma la sua sussistenza originaria. La questione è quindi se il ricorso fosse ammissibile al momento della proposizione, indipendentemente dalle successive vicende amministrative invocate dal Comune.
La delibera di Giunta impugnata fa seguito alla deliberazione consiliare del 21 novembre 2019, n. 44, con cui l’amministrazione ha nuovamente disposto l’acquisizione della tensostruttura al patrimonio indisponibile per continuare a utilizzarla dopo la riqualificazione. Tale atto, non impugnato, manifesta la volontà di non procedere alla demolizione, bensì al riutilizzo del manufatto.
È proprio la delibera consiliare presupposta a integrare la lesione dell’interesse fatto valere: quello alla rimozione dell’edificio costruito in violazione delle distanze legali e potenzialmente fonte di immissioni acustiche intollerabili. L’atto impugnato, di approvazione del progetto, non è pertanto di per sé lesivo di quell’interesse.
Ne consegue che l’eventuale annullamento della delibera di Giunta non soddisfarebbe l’interesse sostanziale, poiché il mantenimento della struttura resta deciso dalla delibera consiliare non impugnata. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di interesse, non sussistendo sin dall’origine. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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