Allontanamento dal Comune e avviso orale: difetto dei presupposti per la tutela cautelare (TAR Abruzzo n. 72 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di allontanamento dal Comune con divieto di ritorno, adottato ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione personali, e dell’avviso orale, non può essere accolta quando, a un primo e sommario esame proprio della fase incidentale, risulti il difetto dei presupposti per l’accoglimento, in relazione a quanto emerso a carico del ricorrente. La valutazione demandata al giudice amministrativo in sede cautelare si incentra sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, senza che rilevi, in questa sede, l’esame approfondito del merito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la determina del 18 febbraio 2026 con cui è stato disposto il suo allontanamento dal Comune di Pescara, con divieto di ritorno per la durata di anni 3, nonché l’avviso orale del 21 febbraio 2026. Con il ricorso è stata proposta anche domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.a.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Pescara, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, mentre la Questura di Chieti non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026, ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei parametri propri della fase incidentale, che richiedono una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Pur senza procedere a un esame approfondito del merito, il TAR ha rilevato, a un primo e sommario esame, il difetto dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in considerazione di quanto emerso a carico della parte ricorrente. Tale emersione ha determinato una valutazione negativa in ordine alla sussistenza del requisito del fumus, nonché una ponderazione degli interessi in conflitto sfavorevole alla concessione della misura richiesta.
La natura dei provvedimenti impugnati — riconducibili alle misure di prevenzione personali, volte a contrastare situazioni di pericolosità sociale — ha evidentemente orientato la valutazione del Collegio, che ha ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica sottese all’allontanamento e all’avviso orale rispetto al pregiudizio lamentato dal ricorrente in via incidentale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase tra le parti. L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti.
Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la persona fisica del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.