Differimento dei termini decadenziali CIGO per causale emergenziale Covid-19 (TAR Lombardia n. 2842 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali previsto dall’art. 11 bis del D.L. n. 146/2021, introdotto in sede di conversione dall’art. 1 della legge n. 215/2021, si applica a tutte le domande di integrazione salariale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui termini di trasmissione siano scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, comprese quelle di CIGO riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa ricadenti tra dicembre 2020 e agosto 2021. La domanda presentata entro il termine differito è tempestiva, non potendo l’Istituto previdenziale opporre in giudizio una motivazione di rigetto diversa e ulteriore rispetto a quella esposta nel provvedimento impugnato, che integra una inammissibile motivazione postuma. Il provvedimento di reiezione fondato su una motivazione autonoma e su fonti normative differenti non ha natura meramente confermativa di un precedente diniego, con conseguente tempestività del ricorso.
Il Fatto
Una società attiva nel noleggio di autobus con conducente per il settore turistico aveva fruito della cassa integrazione ordinaria per eventi connessi all’emergenza Covid-19 fino al 30 giugno 2021. Inviata la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e alla RSA, presentava all’INPS domanda di CIGO ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 73/2021 per sei settimane, dal 28 luglio al 5 settembre 2021. L’INPS rigettava una prima istanza per mancato esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; la società, spirati i termini ordinari, si avvaleva del differimento introdotto dall’art. 11 bis del D.L. n. 146/2021 e presentava nuova domanda il 30 dicembre 2021.
L’Istituto previdenziale respingeva la seconda domanda per tardività. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare dubitava della tempestività del ricorso; l’appello cautelare era respinto dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via preliminare, ha dato atto della tempestività del ricorso, superando i dubbi espressi in fase cautelare. Il provvedimento di rigetto su cui si era soffermata la difesa dell’Istituto si fonda su una motivazione del tutto differente rispetto a quella posta a base del provvedimento impugnato: si tratta di atti distinti, adottati all’esito di procedimenti differenti e con diversa fonte normativa. Deve quindi escludersi la natura meramente confermativa della determinazione gravata.
Nel merito il Tribunale ha ritenuto applicabile ratione temporis l’art. 11 bis del D.L. n. 146/2021, che differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali per l’invio delle domande di integrazione salariale connesse all’emergenza Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. La disposizione prevale sulla disciplina generale dell’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, invocata invece dall’Istituto a sostegno della reiezione.
Il Collegio ha valorizzato il Messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 dell’INPS, che riconduce al differimento tutte le domande di cassa integrazione, ordinaria e in deroga, connesse all’emergenza, i cui termini siano scaduti nello stesso arco temporale, e riferite a periodi di sospensione compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021. La domanda in esame, presentata il 30 dicembre 2021 e relativa a un periodo ricadente in tale finestra, risulta quindi tempestiva.
Quanto alla causale, il Tribunale ha escluso che l’Istituto potesse opporre in giudizio la tesi della natura ordinaria della domanda, trattandosi di argomento non contenuto nel provvedimento impugnato e qualificabile come motivazione postuma. Nel merito documentale, la relazione tecnica allegata alla domanda richiama espressamente la crisi del settore turistico determinata dalla pandemia, e la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali fa riferimento alla permanente crisi del settore a seguito della pandemia in atto.
Risultano pertanto integrati i presupposti dell’art. 11 bis del D.L. n. 146/2021. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con spese compensate, restando ferme le ulteriori valutazioni di merito dell’Istituto in ordine all’ammissione alla cassa integrazione.
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Nota della Redazione
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