Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., intendendosi in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (c.d. motivazione apparente). Non è invece deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione. Configura il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e quello di truffa ai danni dello Stato quando, dall’utilizzazione di tali documenti, derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni. Il periculum in mora ai fini del sequestro preventivo è integrato dal rischio di dispersione dei beni, desumibile dalla perseveranza nelle condotte illecite e dalla massiva opera di monetizzazione e compensazione dei crediti d’imposta illecitamente ottenuti.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con decreto del 31 luglio 2025, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un indagato, in relazione ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) e di reati tributari (artt. 8 e 10-quater, D.Lgs. n. 74 del 2000), commessi in occasione di interventi edilizi per i quali era stato richiesto il c.d. “superbonus”. Il GIP riteneva sussistente il fumus commissi delicti, avendo riscontrato che l’indagato, in qualità di titolare di impresa edile, aveva trasmesso stati di avanzamento lavori falsamente asseverati, generando crediti d’imposta inesistenti, e aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti.
Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 22 settembre 2025, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, riduceva l’importo del profitto sequestrabile in relazione ad alcuni capi di imputazione, confermando per il resto il decreto impugnato. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 292 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti, al fumus commissi delicti, al concorso tra reati tributari e truffa, al profitto confiscabile e al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che le censure proposte non sono riconducibili ai motivi consentiti dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. per le impugnazioni avverso le ordinanze in materia di sequestro. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (Ivanov, n. 25932 del 29/05/2008), secondo cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione apparente, ma non della manifesta illogicità, che richiederebbe lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non deducibile in questa sede.
La Corte rigetta il primo motivo, relativo al difetto di autonoma valutazione da parte del GIP, rilevando che la difesa non ha assolto all’onere di allegazione della richiesta del P.M. e che il decreto impugnato contiene un vaglio critico autonomo per ciascuna contestazione. La Corte richiama il principio secondo cui il difetto di originalità linguistica non implica automaticamente la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione, essendo compatibile la tecnica della “incorporazione” quando dal contenuto complessivo emergano la conoscenza degli atti e la rielaborazione critica degli elementi.
La Corte rigetta il secondo motivo, affermando la configurabilità del concorso tra reati tributari e truffa, in quanto la condotta dell’indagato non si è esaurita nell’evasione fiscale, ma ha generato crediti d’imposta inesistenti finalizzati a ottenere erogazioni pubbliche, realizzando un profitto ulteriore e diverso. La Corte osserva che le diverse imputazioni contestano condotte distinte, non sovrapponibili, e che il profitto della truffa non coincide con quello dei reati tributari, perché alla creazione del credito inesistente consegue un ingiusto profitto per l’agente, mentre la successiva compensazione determina un ulteriore risparmio fiscale.
La Corte rigetta il terzo motivo, rilevando che la difesa contesta un vizio di motivazione non deducibile e che il Tribunale ha fornito adeguata motivazione sul fumus commissi delicti, richiamando i sopralluoghi che hanno accertato l’incompletezza delle opere nonostante la trasmissione dei SAL finali. La Corte rigetta il quarto motivo, rilevando che la diversa qualificazione giuridica tra crediti “non spettanti” e “inesistenti” non incide sulla legittimità del sequestro finalizzato alla confisca, essendo questione che potrà essere valutata nel giudizio di merito. La Corte dichiara tardivo il quinto motivo, non proposto in sede di riesame, ai sensi del principio di preclusione delle questioni nuove, e rigetta il sesto motivo, rilevando che il periculum in mora è stato adeguatamente motivato con riferimento al rischio di dispersione dei crediti d’imposta, desumibile dalla perseveranza nelle condotte illecite e dalla massiva opera di compensazione posta in essere dall’indagato. Il ricorso viene conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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Nel patteggiamento la confisca allargata del denaro richiede motivazione sulla sproporzione patrimoniale e sull’eventuale giustificazione della provenienza lecita.
La breve durata della convivenza non esclude i maltrattamenti se le condotte vessatorie sono frequenti, ravvicinate e idonee a creare stabile sopraffazione.
La dichiarazione di un terzo (anche coniuge) è solo indizio della disponibilità di fondi; il contribuente deve provare l’impiego effettivo per le spese contestate.