Inammissibili i ricorsi avverso il patteggiamento oltre i motivi tipici (Cass. pen. Sez. VII n. 34583 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
A far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, adottata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Non è pertanto deducibile, come motivo di ricorso, la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Le censure in tema di dosimetria della pena sono ammissibili solo ove il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge.

Il Fatto

Le ricorrenti propongono, a mezzo di un comune difensore, un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino ha applicato loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Deducono violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la congruità della pena applicata. Chiedono quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

La vicenda processuale giunge davanti alla Corte di legittimità dopo la ratifica dell’accordo sanzionatorio da parte del giudice del merito e investe esclusivamente l’ammissibilità dei motivi prospettati avverso la sentenza di patteggiamento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che i ricorsi sono palesemente inammissibili per cause dichiarabili senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103. Rileva che, a far tempo dal 3 agosto 2017, sia la richiesta di patteggiamento sia la relativa impugnativa sono successive alla novella, con la conseguenza che l’ambito di ricorribilità resta circoscritto ai soli motivi tipici previsti dalla disposizione richiamata.

Da tale premessa deriva la prima conseguenza: non rientra più tra i motivi di ricorribilità quello attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La doglianza proposta, pertanto, è inammissibile perché estranea al perimetro normativo.

Quanto alle censure in punto di dosimetria della pena, la Corte le qualifica come assolutamente generiche e manifestamente inammissibili, ribadendo che l’ambito di ricorribilità rispetto a sentenze di patteggiamento è ristretto ai soli casi di illegalità della pena.

La Corte richiama quindi il proprio consolidato orientamento formatosi sin dagli albori dell’istituto. Una volta intervenuta la ratifica dell’accordo da parte del giudice, non è più consentito alle parti — nemmeno a quella pubblica — prospettare questioni e sollevare censure in riferimento all’applicazione delle circostanze, all’entità e alla conversione della pena, salvo che non siano illegali. In tale ambito l’obbligo di motivazione è assolto con la semplice affermazione dell’avvenuta verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo (Sez. 5, n. 5210/2000, Verdi). Su questa linea si colloca anche la più recente pronuncia Sez. 6, n. 42837/2013, Zaccaria, secondo cui non è proponibile ricorso per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento per erronea concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di palesi illegalità della pena concordata.

La Corte precisa infine il perimetro dell’illegalità della pena: non è sufficiente eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385/2004, Obiapuna). Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e secondo quanto affermato dalla Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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