Riesame escluso per il sequestro della polizia giudiziaria non convalidato (Cass. pen. Sez. 5 n. 12558 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’istanza di riesame proposta avverso il mero verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, allorché manchi un decreto di convalida del pubblico ministero o un autonomo decreto di sequestro da questi emanato. Il presupposto indefettibile del riesame è l’esistenza di un provvedimento del pubblico ministero che abbia disposto il vincolo, ai sensi dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. In assenza di convalida, il sequestro della polizia giudiziaria diviene inefficace e l’interessato può richiedere la restituzione del bene al pubblico ministero; solo in caso di diniego può proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Il regime di sospensione feriale dei termini processuali si applica ai procedimenti incidentali di impugnazione in materia di misure cautelari reali, salvo che per i reati di criminalità organizzata.
Il Fatto
In data 12 agosto 2025 il pubblico ministero emetteva un decreto di perquisizione personale, locale ed informatica nei confronti dell’indagata, invitandola contestualmente alla consegna spontanea di un telefono cellulare costituente corpo del reato. Il 14 agosto 2025 i carabinieri redigevano un verbale di perquisizione e sequestro, dando atto della spontanea consegna del dispositivo, che veniva sottoposto a vincolo.
L’indagata proponeva istanza di riesame avverso il sequestro. Il Tribunale di Ragusa dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo applicabile la sospensione feriale al termine di decisione e considerando impugnabile solo un provvedimento di sequestro del pubblico ministero, non il mero verbale della polizia giudiziaria. Avverso tale ordinanza l’indagata ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata restituzione del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, concernente la dedotta violazione del termine di dieci giorni previsto dall’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. per la decisione sul riesame. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disciplinata dalla legge n. 742/1969 e dall’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen., è applicabile anche ai procedimenti incidentali di impugnazione in materia di misure cautelari reali. L’eccezione riguarda solo i procedimenti relativi a sequestri disposti per i reati di criminalità organizzata, ipotesi estranea alla fattispecie in esame, concernente un furto. Il motivo è stato pertanto ritenuto manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il pubblico ministero, con il decreto impugnato, non aveva disposto alcun vincolo di sequestro sul bene, ma soltanto una perquisizione, accompagnata da un invito alla consegna cui l’indagata aveva dato spontanea esecuzione. A tale decreto non era seguita alcuna convalida dell’operato della polizia giudiziaria. In questa sequenza operativa, ha osservato la Corte, manca un vero e proprio provvedimento di sequestro del pubblico ministero, che costituisce presupposto indefettibile dell’istanza di riesame ex art. 324, comma 1, cod. proc. pen. Il mero verbale della polizia giudiziaria non è pertanto impugnabile con quel mezzo.
La Corte ha quindi delineato il rimedio esperibile dall’interessato in una simile evenienza. Il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, in assenza di convalida nei termini fissati dall’art. 355 cod. proc. pen., diviene inefficace. Spetta in prima battuta al pubblico ministero rilevare la sopravvenuta inefficacia; ove questi rimanga inerte, l’interessato è tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione del bene e, in caso di diniego, di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. L’omessa attivazione di tale procedura non può essere surrettiziamente fatta valere tramite il riesame.
In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 355 c.p.p. – Convalida del sequestro e suo riesame
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso