Frode informatica e concorso dell’incolpevole ricettore dei bonifici (Cass. pen. Sez. II n. 28786 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di frode informatica, la condotta di chi mette a disposizione il proprio conto corrente per ricevere somme provenienti dall’abusivo intervento sul sistema informatico di gestione del conto della persona offesa, e che subito dopo le dirotta verso altri conti senza alcuna denuncia della sostituzione della propria identità digitale, integra il concorso nel delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen. e non la ricettazione. Il reato di frode informatica ha la medesima struttura della truffa, ma se ne differenzia perché l’attività fraudolenta investe il sistema informatico e non la persona indotta in errore. La sottrazione delle credenziali di home banking mediante artifici non è causalmente collegata all’atto di disposizione patrimoniale, bensì all’accesso abusivo al sistema. In sede di legittimità è insindacabile l’eccezione di incompetenza territoriale non tempestivamente devoluta nei termini dell’art. 491 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 01/10/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea nei confronti di due imputati per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, comma 1, n. 1, e 640-ter, comma 3, cod. pen. Secondo l’accusa, i due avevano concorso nella truffa informatica consumata mediante interventi abusivi sui conti correnti delle persone offese, ricevendo sui propri conti le somme fraudolentemente sottratte.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati, articolando per ciascuno due motivi: vizio di motivazione in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Ivrea; violazione di legge in relazione alla qualificazione del concorso nell’art. 640-ter cod. pen., con richiesta di derubricazione nel diverso reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.; e, per uno solo dei ricorrenti, illegittima negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, trattandosi di doglianze generiche e meramente reiterative di quelle già proposte in appello, non confrontatesi con la doppia motivazione conforme dei giudici di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la denunzia cumulativa e perplessa della violazione di legge e del vizio di motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, la Corte ha rilevato che essa non risulta devoluta in appello nell’interesse dell’odierno ricorrente, né era stata sollevata in primo grado: al difensore dell’imputato, all’udienza del 16 gennaio 2023, fu rigettata l’eccezione avanzata dal coimputato, ma a quella eccezione il ricorrente non si associò, con conseguente decadenza. La questione, ritualmente proponibile nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., è pertanto insindacabile in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, la Corte ha confermato la qualificazione giuridica del fatto. Il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen. ha la stessa struttura della truffa, ma se ne differenzia perché l’attività fraudolenta investe il sistema informatico, attraverso la sua manipolazione o un intervento su di esso senza averne diritto, e non la persona indotta in errore. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, tra cui Sez. II n. 10354 del 2020 e Sez. II n. 41435 del 2016.
Nel caso di specie, la Corte ha precisato che l’ingiusto profitto è stato conseguito mediante un atto di disposizione patrimoniale realizzato intervenendo abusivamente sul sistema informatico della persona offesa: la sottrazione delle credenziali di home banking, benché attuata con artifici, è collegata causalmente non all’atto dispositivo, ma all’accesso abusivo al sistema. La richiesta di riqualificazione nel delitto di ricettazione è stata quindi ritenuta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale evidenziato come la mera messa a disposizione del conto, seguita dal dirottamento delle somme e dallo svuotamento dei conti senza alcuna denuncia della sostituzione della propria identità digitale, dimostri un contributo concorsuale attivo e non una posizione di estraneo ricettore incolpevole.
Infine, quanto al motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello priva di aporie logiche, compiuta e congruente, avendo i giudici valorizzato l’assenza di elementi positivamente valutabili, la gravità del reato e del danno ex art. 133 cod. pen. e l’esistenza di precedenti penali specifici. Da qui la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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