Necessaria allegazione dell’interesse concreto all’impugnazione cautelare (Cass. pen. Sez. 3 n. 18041 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta alle indagini può proporre impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame del sequestro preventivo solo ove alleghi un interesse concreto e attuale, correlato agli effetti che la rimozione del vincolo può produrre sulla propria posizione giuridica. Tale interesse è requisito di ammissibilità di ogni impugnazione e deve essere dedotto dal ricorrente, non potendosi presumere dall’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare.
Il Fatto
L’indagata proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato l’istanza di riesame del sequestro preventivo di alcuni immobili siti in Napoli, di proprietà della società di cui era legale rappresentante e di un’altra persona. Il Tribunale aveva preliminarmente limitato la legittimazione della ricorrente ai soli immobili rimasti nella proprietà della società. Con un unico motivo, l’indagata deduceva violazione di legge in ordine alla valutazione del periculum, sostenendo che l’intervento urbanistico realizzato non avesse determinato la creazione di una nuova unità abitativa e, quindi, non avesse incrementato il fabbisogno di servizi primari e secondari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la ricorrente non aveva svolto alcun argomento né allegato alcunché per comprovare la sussistenza del proprio interesse al ricorso. L’indagata, agendo in proprio e non quale legale rappresentante della società proprietaria del bene e avente diritto alla restituzione, non aveva dimostrato di subire un pregiudizio concreto e attuale dalla permanenza del vincolo.
La Suprema Corte ha richiamato il recente orientamento delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione. L’interesse deve riferirsi all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che, sebbene l’indagato che non abbia diritto alla restituzione del bene possa avere interesse a impugnare il provvedimento che ne rigetti l’istanza, tale precipuo interesse deve essere quantomeno oggetto di allegazione ad opera del ricorrente. Nel ricorso esaminato, invece, ogni indicazione sul punto era carente, limitandosi le censure alla sola sussistenza del requisito del periculum.
In ragione dell’inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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