Divieto stadi: convalida entro 48 ore inderogabile (Cass. pen. Sez. 3 n. 18044 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato. L’inosservanza del termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Il Fatto

Il Questore di Sassari aveva imposto a un soggetto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici per la durata di quattro anni, prescrivendogli altresì di presentarsi in Questura nei giorni e negli orari corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra locale.

Il provvedimento era stato notificato all’interessato il 20 gennaio 2026 alle ore 17.30. Il giorno successivo il Pubblico Ministero aveva avanzato la richiesta di convalida al Giudice per le indagini preliminari, che aveva emesso l’ordinanza di convalida il 22 gennaio 2026. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, riconoscendone la valenza assorbente sulle ulteriori censure prospettate. Il Collegio ha richiamato l’indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la convalida del provvedimento del questore non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notifica all’interessato.

La regola trova fondamento nella necessità di garantire all’interessato un arco temporale adeguato per approntare la propria difesa avverso la misura che gli è stata imposta. Il termine di 48 ore non è pertanto una mera scansione procedurale, ma assolve una funzione di garanzia del contraddittorio: la sua osservanza costituisce presupposto di legittimità della convalida. La Corte ha precisato che l’inosservanza del termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Applicando tali principi al caso di specie, gli atti acquisiti dimostravano che il G.i.p. aveva emesso l’ordinanza di convalida alle 9.30 del 22 gennaio 2026, prima della scadenza del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento avvenuta alle 17.30 del precedente 20 gennaio. La Corte ha escluso che potesse assumere rilievo l’ordinanza di correzione degli errori materiali emessa in data successiva dallo stesso giudice.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione, dichiarando la perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente a tale obbligo e ordinando la comunicazione del dispositivo all’autorità emittente. L’esame dell’ulteriore doglianza, relativa al termine di 24 ore tra la richiesta di convalida del Pubblico Ministero e il deposito dell’ordinanza, è stato ritenuto ultroneo in ragione dell’esito assorbente del primo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *