Rifiuto di accertamenti sanitari configurabile anche in caso di ammissione dell’assunzione (Cass. pen. Sez. VII n. 9345 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche quando il conducente ammetta di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. L’ammissione, infatti, non è idonea a sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La valutazione dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti per la determinazione della pena e il giudice può negarla anche solo perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 luglio 2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità e alla determinazione della pena.
La questione centrale riguarda la possibilità di configurare il reato di rifiuto di accertamenti sanitari in presenza dell’ammissione, da parte del conducente, di aver assunto sostanze stupefacenti, e la sindacabilità in cassazione delle scelte sanzionatorie operate dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, e lo dichiara inammissibile, trattandosi di mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte territoriale, richiamando il noto arresto della Corte costituzionale n. 364/1988, ha osservato che l’ipotizzato errore sul divieto non era inevitabile.
Sul punto centrale, la Corte afferma che il reato di rifiuto di accertamenti sanitari è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Tale ammissione, infatti, non è in grado di sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione. A sostegno, richiama Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021 e Sez. 4, n. 46396 del 12/06/2018.
Quanto al secondo motivo, relativo alla determinazione della pena, la Corte lo ritiene manifestamente infondato, avendo i giudici di merito applicato una sanzione coincidente con il minimo edittale ai sensi degli artt. 186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, cod. strada. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. L’onere argomentativo del giudice è assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessario prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, secondo Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020 e Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017.
In tema di mancata sostituzione della pena, la Corte rileva che le conclusioni della sentenza impugnata si pongono nell’alveo del consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui la valutazione dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena. Il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la sostituzione non può prescindere dagli indici dell’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione anche solo perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dover addurre ulteriori ragioni (Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013).
La Corte osserva inoltre che, sebbene il d.lgs. n. 150/2022 sia intervenuto sulla legge 24 novembre 1981, n. 689 estendendo l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive, anche nel testo vigente l’art. 58 della legge n. 689/1981 richiede al giudice di tenere conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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