Interessi su indennizzo maggiorato in sede giudiziale decorrono dalla domanda (Cass. civ. Sez. I n. 13903 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e non può discostarsene rileggendo la giurisprudenza di legittimità come se vi fossero più indirizzi concorrenti. In tema di indennizzo per beni perduti all’estero, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce al credito i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, salvo anteriori e validi atti di costituzione in mora. Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 392 cod. proc. civ. quale giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l’acquisizione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, salvo che ricorrano fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrli prima per causa di forza maggiore.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, a titolo di riliquidazione dell’indennizzo per beni perduti in Etiopia a seguito di rivolgimenti politici, di importi in favore di più soggetti, maggiorati degli interessi al saggio legale dall’entrata in vigore della legge n. 135 del 5 aprile 1985. La Corte d’Appello, prima respingendo l’appello principale del Ministero e accogliendo quello incidentale degli attori, aveva poi visto la propria pronuncia cassata con rinvio in punto di decorrenza degli accessori.

Riassunta la causa, il giudice del rinvio ha ritenuto dovuti interessi moratori e rivalutazione dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio, escludendo la precedente decorrenza di legge. I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 409/2018, dolendosi della violazione del principio di diritto della sentenza rescindente e del mancato esame di atti di costituzione in mora asseritamente anteriori.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La motivazione della sentenza di rinvio è errata laddove afferma che la sentenza rescindente avrebbe dato conto di due indirizzi, e solo sotto tale profilo va corretta ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.: la conclusione cui è pervenuto il giudice del rinvio è esatta, perché in mancanza di precedenti atti di costituzione in mora gli interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale, secondo quanto stabilito dalla sentenza rescindente.

Il giudice del rinvio si è dunque attenuto al principio di diritto stabilito dalla Cass. n. 6010/2010, fissando la decorrenza degli interessi dalla notifica della citazione, poiché la stima definitiva dei beni era avvenuta solo nel luglio 1995 e i tempi tecnici non potevano definirsi irragionevoli per la complessità della valutazione delle aziende perdute.

Non sussiste il dedotto giudicato interno sulla “colpa” del Ministero idonea a giustificare gli interessi moratori, né su interessi corrispettivi, perché il credito non era liquido ed esigibile e mancava il titolo di spesa. La Corte richiama la recente Cass. n. 31090/2023, che in tema di indennizzo per i beni confiscati all’estero di cui alla legge n. 16 del 1980 ha ribadito la decorrenza degli interessi dalla domanda introduttiva.

Il terzo motivo è inammissibile. In ragione della struttura chiusa del giudizio di rinvio, il giudice può considerare fatti nuovi solo se verificatisi dopo la cristallizzazione della posizione delle parti, o se giustificati dalle statuizioni della Cassazione. Il ricorso al TAR del 1988, interruttivo della prescrizione, costituisce un fatto che doveva essere dedotto nel precedente giudizio di cassazione e non un fatto sopravvenuto; gli altri pretesi atti interruttivi non sono riprodotti compiutamente, difettando la doglianza di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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