Correzione di errore materiale nell’intestazione della sentenza di cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 1972 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che legittima il rimedio della correzione ex art. 288 c.p.c. deve risultare dalla stessa lettura del provvedimento e può riguardare anche l’intestazione della sentenza, quando l’indicazione delle parti non corrisponda a quanto emerge dagli atti processuali e dalla motivazione. Il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non dà luogo a situazione di soccombenza, con conseguente esclusione della condanna alle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 29432/2024.
Il Fatto
Con ordinanza n. 2612/2025, depositata il 4 febbraio 2025, la seconda sezione civile della Corte di cassazione aveva definito il giudizio di legittimità instaurato da cinque ricorrenti nei confronti di più controricorrenti e di un intimato. A seguito di istanza presentata dal difensore di alcuni controricorrenti, è stato disposto d’ufficio l’avvio del procedimento per la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ravvisandosi difformità tra l’intestazione del predetto provvedimento e gli atti processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminato il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, ha rilevato che l’impugnazione era stata proposta da cinque soggetti, tra cui un nominativo erroneamente omesso nell’intestazione dell’ordinanza n. 2612/2025, sebbene indicato nella motivazione e nei controricorsi. Ha altresì constatato che un soggetto indicato tra i controricorrenti nell’intestazione era deceduto già all’epoca della costituzione in giudizio, sicché la sua avente causa si era costituita quale erede; coerentemente, il suo nome non compariva nella motivazione del provvedimento. Infine, è emerso che un altro soggetto, risultante controricorrente dagli atti e dalla motivazione, era stato erroneamente omesso nell’intestazione.
La Corte ha quindi ritenuto evidente la sussistenza di errori materiali nelle indicazioni riportate nell’intestazione dell’ordinanza, errori percepibili con immediatezza dal confronto con gli atti processuali. Ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza, integrando il nominativo omesso tra i ricorrenti ed eliminando e sostituendo i nominativi erroneamente indicati tra i controricorrenti.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ne ha escluso la condanna, richiamando il principio per cui il relativo giudizio ha natura sostanzialmente amministrativa, non essendo configurabile una situazione di soccombenza. Ha infine demandato alla cancelleria gli adempimenti previsti dagli artt. 288, secondo comma, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati