Accoglimento parziale della domanda e condanna alle spese della parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. 2 n. 7457 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime successivo alla novella dell’art. 91 c.p.c. di cui alla l. n. 69/2009, in caso di accoglimento parziale della domanda la parte vittoriosa non può essere condannata, neppure in parte, a rifondere le spese processuali in favore della controparte soccombente; il giudice può al più disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. La soccombenza reciproca, che legittima la condanna alle spese, ricorre esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi, non già nell’ipotesi di accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo. L’errore materiale nell’indicazione del numero del decreto ingiuntivo opposto non determina l’inammissibilità dell’appello quando l’atto consenta comunque la certa individuazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una farmacia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per il pagamento di prestazioni farmaceutiche, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. L’ASL proponeva opposizione, contestando la debenza degli interessi nella misura richiesta. Il Tribunale rigettava l’opposizione, riconoscendo il carattere commerciale dell’attività; la Corte d’appello, invece, accoglieva il gravame, revocando il decreto e riconoscendo alla farmacia soltanto gli interessi al tasso legale, con condanna di quest’ultima al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dapprima respinto i motivi di ricorso concernenti l’asserita inammissibilità dell’appello per errore materiale sul numero del decreto ingiuntivo. Richiamando l’art. 342 c.p.c., la Corte ha precisato che l’impugnazione è ammissibile quando contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata; la discrasia tra oggetto formale e sostanziale dell’atto non ne determina l’invalidità se non genera incertezza sull’intenzione della parte, come nel caso in cui l’atto indichi correttamente la somma ingiunta e il provvedimento effettivamente opposto.
Con riferimento alla censura sulla motivazione, la Corte ha escluso la nullità della sentenza, ritenendo la motivazione resa dal giudice d’appello idonea e superiore al “minimo costituzionale”.
Accolto, invece, il motivo relativo alla regolamentazione delle spese. La Corte ha richiamato il principio, consolidato anche dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non può giustificare la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente.
Nel caso di specie, la farmacia era risultata sostanzialmente vittoriosa, avendo ottenuto il riconoscimento del proprio credito, seppur con interessi diversi da quelli richiesti. La Corte d’appello aveva quindi errato nel condannarla al rimborso delle spese. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha compensato per metà le spese dei gradi di merito, condannando la controricorrente al rimborso della restante metà.
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Nota della Redazione
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