Interessi moratori usurari e nullità senza gratuità del mutuo (Cass. civ. Sez. III n. 4393 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola sugli interessi moratori che supera il tasso soglia è nulla per usura, ma la nullità non rende gratuito il mutuo: essa comporta la riconduzione dell’interesse nei limiti del tasso legale. La regola della gratuità del finanziamento per effetto della nullità della pattuizione sugli interessi è riservata ai soli interessi corrispettivi, perché gli interessi di mora hanno ruolo e funzione distinti e non possono essere considerati un addendo del TEG. L’interesse ad agire per far accertare la nullità della clausola sugli interessi di mora non richiede la loro effettiva corresponsione, ma presuppone che il contratto sia ancora in essere e che possa verificarsi una mora idonea a giustificarne la richiesta; se il rapporto si è estinto senza alcun ritardo, il debitore è carente di interesse ad agire.
Il Fatto
La ricorrente, una società di litografia, aveva stipulato con un istituto di credito un contratto di leasing per beni strumentali. Alla cessazione del rapporto la società ha agito per far accertare che gli interessi pattuiti, sia corrispettivi sia moratori, superavano il tasso soglia, e per ottenere la declaratoria di nullità dell’intera pattuizione sugli interessi, con conseguente restituzione delle somme versate.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda per carenza di interesse e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello milanese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la banca ha replicato con controricorso chiedendone il rigetto.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1815 cod. civ., sostenendo che il tasso di mora, quale componente del TEG, dovesse seguire la sorte prevista per gli interessi corrispettivi, con la conseguenza che alla nullità della clausola avrebbe fatto seguito la gratuità del rapporto e la restituzione degli interessi già corrisposti.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Richiamando Cass. Sez. un. n. 27442 del 2018, ha ribadito che la regola della gratuità del mutuo per effetto della nullità della clausola sugli interessi opera esclusivamente per gli interessi corrispettivi. Il tentativo di estenderla agli interessi di mora attraverso la loro qualificazione come addendo di quelli corrispettivi urta contro la chiara funzione dell’istituto, che è quella di sanzionare il ritardo nel pagamento. Ne consegue che, accertato il superamento del tasso soglia, la clausola è nulla ma l’interesse dovuto viene ricondotto entro il tasso legale.
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 644 cod. pen.: poiché la norma sanziona la nullità degli interessi anche se semplicemente promessi, sarebbe sufficiente la promessa degli interessi moratori a fondare l’interesse ad agire, a prescindere dalla loro corresponsione. Anche questo motivo è stato giudicato infondato.
La Corte ha posto in via preliminare la questione dell’interesse ad agire, rilevando che il contratto era scaduto il 21 gennaio 2014, che l’ultima rata era stata pagata e che la proprietà del bene era stata riscattata. Era del pari pacifico che, nel corso del rapporto, non si era verificato alcun ritardo nel pagamento idoneo a fondare una richiesta di interessi moratori.
Se è vero, quindi, che la semplice promessa degli interessi di mora può bastare a costituire l’interesse ad agire, senza necessità di corresponsione, è però necessario che il contratto sia ancora in essere e che possa verificarsi un inadempimento suscettibile di applicare quegli interessi. Nel caso concreto il rapporto si è estinto senza mora e il creditore non ha né titolo né pretesa attuale per richiedere in futuro il pagamento. Il debitore non ha dunque alcun interesse a far accertare la nullità di una clausola che non sarà mai applicata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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