Questioni nuove in cassazione e doppia conforme: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 6257 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che prospetti questioni di cui non vi sia traccia nella sentenza impugnata è inammissibile ove non alleghi l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e non indichi lo specifico atto processuale in cui essa è stata compiuta, in ossequio al principio di autosufficienza. La memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. è destinata a illustrare le censure già proposte e non può introdurne di nuove né sanare cause di inammissibilità. Nella cd. doppia conforme resta preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni. L’apprezzamento del giudice di merito sulla vessatorietà di una clausola contrattuale è incensurabile in sede di legittimità. Il significativo squilibrio ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 attiene a un profilo giuridico-normativo e non economico.
Il Fatto
Il ricorrente, consumatore, aveva stipulato con una società di somministrazione un contratto di fornitura di gas per uso domestico, il quale prevedeva un prezzo indicato come fisso per ventiquattro mesi. Le fatture successive avevano invece applicato tariffe superiori, giustificate dalla società con l’adeguamento al potere calorifico superiore del punto di fornitura.
Di qui la domanda di nullità della clausola per vessatorietà e di risarcimento, dapprima proposta davanti al Tribunale di Roma e poi riassunta davanti al Giudice di Pace, che l’aveva rigettata. L’appello era stato respinto dal Tribunale capitolino, in composizione monocratica. Il consumatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace su materia asseritamente attribuita alla sezione specializzata in materia di imprese, e la nullità della sentenza d’appello. La Corte lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato: dalla decisione impugnata non risulta che la doglianza fosse stata proposta con il gravame, e il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto.
Il Collegio ribadisce che le questioni nuove non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità e non possono trovare rimedio nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Aggiunge che la competenza del giudice ad quem doveva considerarsi definitivamente stabilita, non essendo stato sollevato il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., e che l’eventuale vizio non rientra nei casi tassativi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per la regola dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. La doppia conforme preclude il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e il ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrare la diversità delle ragioni delle due decisioni.
Il terzo motivo è pure complessivamente inammissibile. La Corte prende atto dell’accertamento di merito sulla chiarezza e non vessatorietà della clausola e richiama la nozione di significativo squilibrio, che attiene a un profilo giuridico e non economico. Esclude infine che il giudizio di legittimità possa trasformarsi in un ulteriore grado di merito.
Il ricorso è respinto, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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