Progressione economica nell’area non implica mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4392 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica all’interno della medesima area non comporta di per sé lo svolgimento di mansioni superiori. Il sistema di classificazione introdotto dal CCNL Enti pubblici non economici 2006-2009 è articolato in aree corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, mentre le fasce retributive interne rappresentano mere progressioni economiche. Ne deriva che non è configurabile alcuna presunzione di maggiore professionalità né alcun onere probatorio a carico del datore di lavoro in ordine all’effettivo svolgimento di mansioni di rilievo superiore. L’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, valorizza esclusivamente il criterio dell’equivalenza delle mansioni nell’ambito dell’area di inquadramento, restando estraneo al sistema il concetto di svolgimento “teorico” di mansioni superiori.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente dell’INPS, aveva partecipato a una selezione bandita nel 2008 per la copertura di posti di categoria C3, con decorrenza degli effetti per i vincitori dal 31.12.2006. All’esito della selezione la graduatoria era stata approvata nel 2009 ed egli risultava vincitore. A seguito di contenzioso promosso da altri partecipanti, l’INPS aveva variato la graduatoria in autotutela, revocando l’inquadramento in C3 con la decorrenza indicata nel bando e chiedendo la restituzione di quanto percepito. La posizione C3 veniva poi riassegnata al lavoratore solo dal 31 dicembre 2009.
Il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Lecce l’accertamento del diritto all’inquadramento in C3 dal 31.12.2006 e la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme recuperate. Il Tribunale aveva respinto la domanda di accertamento, ma aveva accolto quella di condanna dell’INPS, ritenendo che le mansioni superiori fossero state comunque svolte. La Corte d’Appello di Lecce aveva rigettato l’impugnazione dell’INPS, che ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, che censurano la statuizione della Corte d’Appello secondo cui alla progressione economica nell’area C3 corrisponderebbe il riconoscimento di un maggior livello di professionalità. Da tale premessa il giudice di merito aveva fatto derivare una presunzione di espletamento di mansioni di maggiore impegno, con conseguente onere dell’INPS di provare il contrario.
La Corte ritiene i motivi fondati. Il CCNL 2006-2009 stabilisce che il sistema di classificazione è articolato nelle aree A, B e C, individuate mediante declaratorie che descrivono i requisiti indispensabili per l’inquadramento. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, sicché le fasce retributive interne rappresentano mere progressioni economiche e non implicano una diversità di contenuto delle mansioni. Ne consegue che nessuna presunzione di svolgimento di mansioni superiori può essere desunta dall’attribuzione formale della posizione C3.
La Corte rileva che la tornata contrattuale ha anticipato la riscrittura dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 operata dal d.lgs. n. 150 del 2009. Nella versione novellata la norma valorizza esclusivamente il criterio dell’equivalenza delle mansioni nell’ambito dell’area di inquadramento, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente. Nel pubblico impiego è inapplicabile l’art. 2103 cod. civ., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
Pertanto la Corte d’Appello ha erroneamente assimilato la progressione nell’area allo svolgimento di mansioni di maggior livello, attribuendo al datore di lavoro un onere probatorio non previsto dalla contrattazione collettiva. Alla stessa contrattazione e al d.lgs. n. 165 del 2001 è estraneo il concetto di svolgimento “teorico” di mansioni superiori, per di più riferito a un periodo individuato in base alla retrodatazione degli effetti del bando, non operativa prima della pubblicazione della graduatoria.
La Corte sottolinea infine che l’INPS ha proceduto all’annullamento della graduatoria originaria per dare esecuzione a un giudicato del Consiglio di Stato, esercitando l’autotutela ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990 in modo corretto nei tempi e nella forma. L’annullamento in autotutela travolge tutti gli atti conseguenti, determinando la nullità originaria del contratto di lavoro stipulato in esito alla selezione, rilevabile anche d’ufficio. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, la domanda residuale del lavoratore è rigettata, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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