Agenzie di viaggio extra UE: niente rimborso IVA sui pacchetti turistici (Cass. civ. Sez. V n. 6428 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo, di cui all’art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972, esclude la detrazione e il rimborso dell’imposta assolta sui costi sostenuti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Tale preclusione opera anche nei confronti delle agenzie stabilite fuori dall’Unione europea, poiché l’art. 55 D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, è norma di interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 74-ter ed è conforme all’art. 310 Direttiva 2006/112/Cee. Il contribuente che pretenda il rimborso assume la veste di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando lo svolgimento di singole prestazioni svincolate dall’organizzazione del pacchetto turistico.

Il Fatto

Una società con sede negli Stati Uniti, operante come tour operator, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’IVA assolta per l’anno 2010, sul presupposto di avere nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e di avere ottenuto il rimborso negli anni precedenti.

L’Ufficio rigettava l’istanza, applicando il regime speciale delle agenzie di viaggio. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia confermava, reputando non conducente il compendio documentale offerto. La società ricorreva in Cassazione con due motivi, suscettibili di trattazione unitaria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la falsa applicazione dell’art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’attività consistesse nella prenotazione di singoli servizi, prevalentemente noleggio di autovetture, su richiesta dei clienti. Il secondo motivo lamentava l’error in procedendo nella valutazione della prova, con violazione degli art. 116 e 112 cod. proc. civ.

La Corte ricostruisce il regime “base da base”. La base imponibile è costituita dal solo margine realizzato dall’agenzia, pari alla differenza tra il costo sostenuto, comprensivo di IVA, e il prezzo applicato al viaggiatore. Correlativamente, il regime preclude la detrazione e il rimborso dell’imposta sui costi dei servizi resi da terzi.

La ratio è duplice, come chiarito dalla Corte di giustizia, 26 settembre 2013, C-189/11 e C-236/11: semplificare le norme applicabili alle agenzie di viaggio e ripartire il gettito tra gli Stati membri, attribuendo l’imposta relativa a ciascun servizio allo Stato di consumazione finale e quella sul margine allo Stato di stabilimento dell’agenzia. Il fondamento è nell’art. 310 Direttiva 2006/112/Cee, secondo cui l’imposta imputata all’agenzia non è né detraibile né rimborsabile in alcuno Stato membro.

L’art. 55 D.L. n. 69/2013 è dichiaratamente norma di interpretazione autentica e sancisce la non rimborsabilità dell’imposta anche per le agenzie stabilite fuori dall’Unione. La Corte ne afferma la piena conformità alla disciplina unionale.

Sul piano probatorio, il contribuente che invoca il rimborso è attore in senso sostanziale: grava su di lui l’onere di provare i fatti costitutivi, ossia lo svolgimento di distinte e specifiche attività e non già di quella di tour operator. La Corte richiama Cass. n. 21197 del 2014, Cass. n. 15026 del 2014 e, per il rimborso ex art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972, Cass. n. 12633 del 2012.

Il regime speciale non si applica quando l’agenzia agisca come semplice intermediario o fornisca servizi singoli svincolati dall’organizzazione del viaggio (Cass. n. 4961 del 2017; Cass. n. 4776 del 2016). La Commissione Tributaria Regionale ha però accertato in fatto che tale attività non è stata puntualmente dimostrata; la doglianza sollecita una rivisitazione del merito, non ammessa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020: la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio, non se abbia male esercitato il prudente apprezzamento. La censura è inammissibile. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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