Società estinta, ricorso in cassazione inammissibile senza procura speciale (Cass. civ. Sez. V n. 16809 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore munito di procura ad litem rilasciata dal legale rappresentante di una società poi cancellata dal registro delle imprese è inammissibile. La procura speciale richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ. è inesistente, perché presuppone un rapporto di mandato che non può sussistere in mancanza del mandante. L’ultrattività del mandato alla lite non opera per il giudizio di legittimità, che necessita di una procura speciale non conferibile dal rappresentante di un ente estinto. La nuova formulazione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., che consente la sanatoria della mancanza della procura, non è applicabile ratione temporis ai giudizi instaurati prima del 28.2.2023 e, comunque, non sana l’inesistenza della procura.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice impugnava un’ingiunzione di pagamento relativa all’imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2012-2013. La società eccepiva l’omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e l’erroneità del calcolo della superficie pubblicitaria.

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso. La CTR Campania, su appello della concessionaria del servizio di riscossione, dichiarava inammissibile l’intervento dell’ex liquidatore e accoglieva il gravame, rigettando il ricorso originario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la concessionaria ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, il ricorrente ha instaurato il giudizio avvalendosi della procura ad litem rilasciata dal legale rappresentante della società in occasione del primo grado. Il ricorso originario era stato notificato il 9.9.2017, mentre la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 4.1.2018.

Il difensore, per sottoscrivere il ricorso per cassazione, deve essere munito a pena di inammissibilità di apposita procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ. Questa è inesistente ove conferita da una società estinta per pregressa cancellazione, poiché presuppone un rapporto di mandato che non può sussistere in mancanza del mandante. La Corte richiama Cass., Sez. 3, n. 27847 del 2022 e Cass., Sez. 1, n. 11507 del 2024.

In caso di cancellazione della società, per la regola dell’ultrattività del mandato, il difensore già munito di procura ad litem per gli ulteriori gradi è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta. A tale regola si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società estinta, privo di potere di rappresentanza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 19272 del 2022).

Non è applicabile ratione temporis l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.: la nuova formulazione, che ammette la sanatoria anche per la mancanza della procura, decorre dal 28.2.2023, mentre il giudizio è stato instaurato nel 2019. Le Sezioni Unite n. 37434 del 2022 hanno chiarito che la formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009 non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura.

In secondo luogo, difetta la esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Quanto al primo motivo, la doglianza non attinge la ratio decidendi e, in violazione del principio di autosufficienza, omette di trascrivere l’atto di intervento in appello e la visura camerale. In caso di cancellazione della società nel corso del giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio, che deve allegare la qualità spesa e fornirne la prova, rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. 3, n. 17192 del 2024). Il secondo motivo, oltre a difettare di norme di diritto, non trascrive la raccomandata di notifica dell’avviso prodromico (Cass., Sez. 3, n. 34400 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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