Inammissibile il motivo di cassazione che non aggredisce la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 5 n. 1605 del 24.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non aggredisce la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi a censurare questioni estranee all’ordito motivazionale. L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, si concretizza solo in una critica specifica della decisione, con l’indicazione delle ragioni per cui essa è erronea, non potendosi prescindere dalle ragioni che la sorreggono. Il motivo che non rispetti tale requisito si risolve nella proposizione di un “non motivo”, nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., il motivo che censura una decisione conforme alla giurisprudenza della Corte, senza offrire elementi per mutarne l’orientamento. Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il rigetto conseguente a istanza di decisione collegiale comporta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., configurandosi un’ipotesi normativa di abuso del processo.

Il Fatto

A seguito di controlli relativi ai periodi d’imposta 2013 e 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento per il recupero dell’IVA e l’irrogazione di sanzioni, ritenendo che la società contribuente avesse indebitamente detratto l’imposta utilizzando fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società considerata “cartiera”. La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava i ricorsi e i contribuenti proponevano appello.

Il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione con due sentenze di contenuto identico, cumulativamente impugnate. I contribuenti ricorrono per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia del giudice d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene il motivo inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, la censura non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto su ragioni diverse dalla mera reiterazione delle difese di primo grado. Il motivo, incentrandosi su questioni estranee all’ordito motivazionale, non svolge alcuna critica effettiva alla decisione.

La Corte ricorda che il motivo di impugnazione deve consistere nell’enunciazione delle ragioni per cui la decisione è erronea, identificando l’errore e considerando le ragioni che sorreggono la pronuncia. Il motivo che non rispetta tale requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e si risolve in un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamando i precedenti Cass. n. 6496/2017, Cass. n. 17330/2015 e Cass. n. 359/2005.

La censura è inoltre inammissibile per violazione dell’art. 360-bis c.p.c., avendo il giudice d’appello deciso la questione relativa all’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (richiama Cass. n. 12895/2024 e Cass. n. 24471/2022), senza che il motivo offra elementi per mutarne l’orientamento.

Quanto alla dedotta omessa pronuncia sui motivi di appello, la doglianza è inammissibile poiché la parte ricorrente non ha trascritto né prodotto l’atto di impugnazione di secondo grado, dal quale sola poteva evincersi il contenuto delle doglianze. La lettura della sentenza gravata evidenzia comunque che il giudice ha preso posizione su ogni eccezione sottopostagli.

La Corte, rigettato il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese e, trattandosi di definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, applica la valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamando le Sezioni Unite n. 28540/2023 e n. 27195/2023, codificandosi un’ipotesi normativa di abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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