Interessi sul rimborso IVA sospesi dalla richiesta documentale dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 9111 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso del credito IVA ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, d.P.R. 26/10/1972, n. 633, ai fini della decorrenza degli interessi di mora non si computa il periodo intercorrente tra la notifica della richiesta di documenti da parte dell’amministrazione finanziaria e la data della loro consegna da parte del contribuente, se superiore a quindici giorni. Irrilevante, in senso contrario, è che la richiesta integrativa sia formulata nei novanta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione annuale o successivamente. La richiesta di documenti e chiarimenti dell’Ufficio non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che, alla luce di una valutazione complessiva del quadro fattuale e giuridico, si riveli manifestamente pretestuosa o meramente dilatoria e contraria al principio di ragionevolezza.

Il Fatto

La controversia riguarda l’ammontare degli interessi maturati su un rimborso IVA di rilevante entità, originariamente richiesto da una società con la dichiarazione annuale e successivamente ceduto a una società di factoring. L’amministrazione finanziaria aveva liquidato interessi per un importo inferiore alla richiesta della contribuente.

La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in aumento l’ammontare degli interessi dovuti, articolando la pretesa in quattro periodi: dovuti tra il 13/08/2020 e il 01/11/2020; non dovuti per la ritardata consegna della garanzia fideiussoria; dovuti dal 01/12/2020 al 28/12/2020; infine dovuti anche nel periodo della richiesta di chiarimenti seguita alla cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 183 Dir. 2006/112/CE e dal principio di neutralità fiscale. Il soggetto passivo deve poter recuperare l’intera eccedenza entro un termine ragionevole, senza subire rischi finanziari; qualora il rimborso avvenga oltre tale termine, sorgono gli interessi di mora. Il legislatore nazionale ha individuato quel termine nei novanta giorni di cui all’art. 38 bis, comma 1, con esclusione del periodo tra richiesta documentale e consegna superiore a quindici giorni.

Sul primo profilo, la Corte censura la lettura seguita dal giudice di seconde cure. La sospensione connessa alla richiesta documentale opera a prescindere dal momento in cui la richiesta è collocata, tanto nei primi novanta giorni quanto successivamente. Diversamente opinando, l’amministrazione verrebbe privata del termine ragionevole per la verifica dei requisiti del rimborso, con la conseguenza di addossarle l’onere di corrispondere interessi su somme non liquidabili per fatto del richiedente.

Sul secondo profilo, relativo al periodo della richiesta di chiarimenti seguita alla cessione del credito, la Corte ribadisce che l’ambito applicativo della norma è governato dal principio di ragionevolezza, quale limite esterno all’azione dell’Ufficio e perimetro del sindacato giurisdizionale. La richiesta è sindacabile solo se manifestamente pretestuosa o superflua. Nella specie, la risposta del contribuente non era meramente riepilogativa, ma recava una dichiarazione delle parti con indicazione di un IBAN diverso da quello emergente dall’atto di cessione.

Assume rilievo, osserva la Corte, la circostanza che il rimborso IVA è eseguito tramite accredito sul conto dell’avente diritto, sicché l’esigenza di compiuta identificazione del titolare e delle modalità di pagamento con efficacia liberatoria giustifica gli approfondimenti istruttori, anche in considerazione dell’elevato ammontare del credito. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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