Agevolazioni edilizia residenziale pubblica non estensibili agli atti soggetti ad IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 21002 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 32, secondo comma, d.P.R. n. 601/1973, che subordina gli atti di trasferimento di aree e immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica all’imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, non è applicabile agli atti di cessione soggetti ad IVA. La norma ha un ambito applicativo circoscritto agli atti che, in assenza della finalità pubblica, sarebbero soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale. Le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi, con esclusione del ricorso all’analogia o all’interpretazione estensiva.
Il Fatto
Un notaio, quale parte rogante, impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva il versamento delle imposte ipotecaria e catastale, in misura fissa, per un atto di cessione immobiliare soggetto ad IVA. L’atto era stato stipulato tra un privato, acquirente, e un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, quale parte cedente, nell’ambito di un programma di edilizia “economica e popolare”.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile l’agevolazione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 601/1973 anche agli atti soggetti ad IVA, in virtù del principio di alternatività IVA/Registro. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ravvisandone la fondatezza. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 32, secondo comma, d.P.R. n. 601/1973, per l’erronea estensione del beneficio agli atti soggetti ad IVA; il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 in combinato disposto con la norma agevolativa, contestando l’applicazione del principio di alternatività per giustificare l’esenzione.
La Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo cui l’art. 32, secondo comma, cit. ha un ambito applicativo circoscritto. Il tenore letterale della norma induce a ritenere che essa si riferisca esclusivamente agli atti che, in assenza della finalità di edilizia residenziale pubblica, sarebbero altrimenti soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale. Diversamente opinando, la disposizione sarebbe priva di significato, poiché in caso di atti soggetti ad IVA l’imposta di registro sarebbe comunque dovuta in misura fissa in ragione del principio di alternatività scolpito nell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986.
Il Collegio ha escluso la possibilità di scorporare dal dettato normativo l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, isolandola dal riferimento alla misura fissa dell’imposta di registro, che delimita univocamente il campo di applicazione della disposizione. Ha inoltre richiamato il sistema di numerus clausus delle agevolazioni tributarie introdotto dal d.P.R. n. 601/1973, che ha abrogato le previsioni difformi, e la natura di norma di stretta interpretazione, che non ammette il ricorso al criterio analogico o all’interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 20135/2019). Da ultimo, la Corte ha precisato che il principio di alternatività IVA/imposta d’atto non può giustificare l’esenzione, poiché tale principio implica comunque la corresponsione dell’imposta, sia pur in misura fissa.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
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Nota della Redazione
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