Interessi sul titolo esecutivo e ottemperanza parziale della P.A. (TAR Sicilia n. 1125 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il pagamento tardivo della sorte capitale e delle spese legali non determina l’integrale satisfazione dell’obbligo di conformazione al giudicato quando residuino gli interessi maturati sul titolo. In tal caso va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e va ordinata l’esecuzione per la parte ancora inadempiuta. Il termine di centoventi giorni assegnato all’amministrazione costituisce il presupposto per l’attivazione del rimedio sostitutivo: decorso inutilmente, scatta la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., con oneri a carico dell’amministrazione inottemperante. La domanda di ottemperanza è ammissibile e fondata quando il titolo giurisdizionale non sia stato integralmente eseguito, anche a prescindere dalla spontanea, ma parziale, iniziativa dell’ente.

Il Fatto

La società ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva accolto la sua domanda. L’amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando l’avvenuto pagamento delle somme portate dal titolo.

Alla camera di consiglio i difensori della ricorrente hanno riconosciuto l’intervenuto pagamento della sorte capitale e delle spese legali, contestando però il mancato versamento degli interessi, sui quali la pretesa è stata mantenuta. La questione giunge al Collegio per stabilire se il pagamento parziale esaurisca l’obbligo di ottemperanza o lasci residuare un obbligo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la vicenda processuale alla luce dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.: sulla scorta delle dichiarazioni della ricorrente, la materia del contendere deve ritenersi cessata solo parzialmente. L’amministrazione ha adempiuto alla parte del titolo relativa al capitale e alle spese, ma non agli interessi maturati, che pure costituiscono componente dell’obbligo esecutivo.

Ne deriva l’ordine di dare esecuzione al titolo limitatamente agli interessi, entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte. Il termine non è meramente sollecitatorio: esso scandisce il passaggio da un’esecuzione spontanea a un’esecuzione coattiva in forma amministrativa.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza, il Tribunale provvede ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega. L’ausiliario si insedia su richiesta formale della ricorrente, corredata dall’attestazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza, e provvede entro centoventi giorni dalla ricezione, dando completa ed esatta esecuzione al giudicato.

Quanto agli oneri, il Collegio si riserva di liquidare il compenso del commissario con separato decreto, a carico dell’amministrazione inottemperante. La nota specifica delle spese va presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della non particolare complessità della controversia e dell’adempimento spontaneo, seppure tardivo e parziale, dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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