Estinzione del giudizio sospeso per mancato impulso di parte (TAR Puglia n. 1033 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del processo amministrativo disposta ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., per la cui ordinanza non sia stata fissata l’udienza di prosecuzione, la parte interessata deve presentare istanza di fissazione nel termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione della causa sospensiva, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.. L’impulso d’ufficio del presidente, previsto dall’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., non sostituisce l’onere di parte: esso serve solo a verificare la persistenza delle ragioni della sospensione e a trarre le conseguenze dell’inerzia. Ove l’udienza sia fissata d’ufficio dopo il decorso dei tre mesi dalla cessazione, il collegio accerta se la causa di sospensione sia venuta meno e se l’inerzia sia giustificata. Se l’inerzia non è giustificata, il giudizio è estinto ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a..

Il Fatto

Con sentenza del 22 luglio 2014 il TAR Puglia – Lecce aveva accolto il ricorso in ottemperanza e ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Lecce che aveva liquidato, con distrazione, una somma in favore del difensore del ricorrente. Il Ministero non adempiva. Il ricorrente proponeva quindi un incidente di esecuzione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta estraneo all’amministrazione, oltre alla condanna alle spese.

Il Ministero si costituiva segnalando l’esistenza di procedimenti penali a carico del ricorrente e chiedendo, in subordine, la prestazione di idonea garanzia fideiussoria. Con ordinanza collegiale n. 65/2020 la Sezione disponeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione con sentenza irrevocabile del giudizio penale pendente davanti al Tribunale di Lecce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 80 c.p.a., come integrato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 4), d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021. La norma impone alla parte di presentare istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

Con decreto presidenziale n. 142 del 14 dicembre 2021 il Tribunale aveva disposto, ai sensi dell’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., incombenti istruttori a carico della Segreteria per accertare la persistenza o la cessazione delle ragioni della sospensione. Il Presidente fissava poi d’ufficio l’udienza pubblica del 4 giugno 2025.

Il passaggio centrale è il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 4/2024. Secondo il Collegio, la fissazione d’ufficio dell’udienza, prevista dal comma 3-bis, opera “trascorsi tre mesi dalla cessazione” delle ragioni della sospensione, cioè dopo il decorso del termine per l’impulso di parte. La norma persegue lo scopo di eliminare situazioni di stallo in giudizi sospesi da lungo tempo, ma non consente di sostituire l’iniziativa officiosa all’onere di impulso. Una diversa lettura contrasterebbe con la regola che pone a carico della parte la prosecuzione o riassunzione entro un termine a pena di estinzione, con la natura dispositiva del processo, con il principio di parità delle parti e con il carattere eccezionale della rimessione in termini.

L’udienza fissata d’ufficio serve, dunque, alla verifica collegiale: accertare se la causa di sospensione sia effettivamente cessata e se l’inerzia delle parti sia giustificata. Ove sia ingiustificata, ne consegue l’estinzione.

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che la causa di sospensione è cessata con il deposito, il 10 febbraio 2025, della sentenza della V Sezione penale della Corte di Cassazione n. 5242/2025, che ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente non ha però richiesto la fissazione dell’udienza nel termine perentorio di novanta giorni. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto dell’art. 80, comma 1, c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.. Il Tribunale compensa le spese, avendo rilevato d’ufficio la causa di estinzione.

Nota della Redazione

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