Intermediazione illecita di stupefacenti e aggravante dell’ingente quantità (Cass. pen. Sez. VII n. 3561 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di stupefacenti, tra le condotte illecite di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 rientra anche l’intermediazione, ricompresa nella condotta del “procurare ad altri”. Il reato si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare droga ad altri, sempre che ne abbia la disponibilità, anche mediata. La circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15.02.2024, aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo assorbito il reato di cui al capo 104 in quello di cui al capo 103, rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i capi 102 e 103, alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con motivi aggiunti la difesa ha ribadito l’insufficienza del tenore dei messaggi scambiati, l’impossibilità di ritenere superato il valore soglia in assenza di analisi e il carattere apodittico del diniego delle attenuanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Quanto al capo 102, la valorizzazione del colloquio tra il ricorrente e un terzo operata dalla Corte territoriale consente di ritenere adeguatamente motivata la conferma della condanna, alla luce del più recente indirizzo della Suprema Corte.

La Corte richiama il principio per cui, in materia di stupefacenti, tra le condotte illecite di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 rientra anche quella di intermediazione, ricompresa nella condotta del “procurare ad altri”, con cui si punisce l’attività di chi agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi. Il reato si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare droga ad altri, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023, Rv. 285882).

Tale principio è applicato anche al capo 103, emergendo dalla sentenza impugnata una disponibilità diretta dello stupefacente da offrire in vendita, e non mediata attraverso un terzo come nel capo 102.

Quanto al secondo motivo, il richiamo all’elevatissimo quantitativo di stupefacente a disposizione consente di ritenere immune da censure la conferma dell’aggravante contestata. La Corte richiama il principio secondo cui l’aggravante della detenzione di ingente quantità può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale (Sez. 3, n. 7385 del 19/11/2014, Rv. 262409).

Anche la residua censura è ritenuta manifestamente infondata: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando il rilievo dimostrativo dei fatti accertati circa la vicinanza ad ambienti criminali e l’abilità nel procacciarsi quotidianamente la droga. La difesa ha fatto riferimento in termini del tutto generici a elementi favorevoli asseritamente trascurati.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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