Inammissibile il ricorso sul vizio di motivazione nella detenzione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. VII n. 3556 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente al giudice di cassazione di sostituire la propria valutazione del compendio indiziario a quella del giudice di merito. È immune da censure la sentenza d’appello che esamini espressamente la tesi difensiva alternativa e la ritenga recessiva rispetto all’impianto accusatorio. La valutazione di soccombenza della ricostruzione difensiva imperniata sulla destinazione ad uso personale della sostanza detenuta integra un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari ha riformato la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Trani, condannando il ricorrente per il delitto di illecita detenzione continuata di cocaina. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata considerazione della tesi difensiva sulla legittima provenienza del danaro rinvenuto in casa, in ragione dello svolgimento di attività lavorativa propria e della compagna. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito al mancato rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente e di materiale per il confezionamento, elementi valorizzati nella sentenza assolutoria di primo grado. Ha infine dedotto la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, rilevando che la Corte territoriale ha tenuto ben presente la prospettazione difensiva, considerandola recessiva rispetto all’impianto accusatorio. Quest’ultimo non si fonda soltanto sulla flagrante detenzione di otto involucri di cocaina e della somma di quattrocentottanta euro in banconote di piccolo taglio.
Assume rilievo decisivo, secondo la Corte, il rinvenimento di due telefoni cellulari, uno dei quali occultato all’interno di un borsello nascosto sotto gli indumenti intimi, al quale erano pervenute numerose chiamate durante le operazioni di fermo e di perquisizione. La sentenza impugnata ha poi valorizzato la sosta del ricorrente in piena notte in una zona notoriamente teatro di attività di spaccio, nonché la disponibilità di ulteriore consistente somma contante rinvenuta nell’abitazione.
Su tale base argomentativa la Corte ha giudicato del tutto immune da censure la valutazione di soccombenza della ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente, imperniata sulla detenzione ad uso meramente personale della sostanza. Il giudice di legittimità ha così escluso che il vizio di motivazione dedotto potesse tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al proprio sindacato.
Le considerazioni svolte hanno imposto la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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