Interposizione illecita: mora credendi nel ricorso e obbligo retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14051 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione in mora del creditore della prestazione lavorativa consiste nell’intimazione di ricevere la prestazione e non nella richiesta di adempimento tipica della mora debendi. Tale atto può intervenire anche prima del giudizio con cui si chiede l’accertamento dell’illecita interposizione di manodopera. Ove il ricorso introduttivo domandi non solo l’accertamento, ma anche la condanna del datore di lavoro effettivo al ripristino del rapporto e alla riammissione in servizio, in esso è contenuta una idonea costituzione in mora, che fa decorrere l’obbligo retributivo, sia pure dalla sentenza che accerta l’interposizione illecita. Nessun ulteriore atto di costituzione in mora è pertanto necessario.

Il Fatto

La lavoratrice era stata addetta a servizi ottenuti in appalto da una società e, in data 29.07.2016, era stata licenziata da quest’ultima. Con sentenza n. 10074 del 19.12.2018 il Tribunale di Roma accertò la non genuinità dell’appalto e la conseguente interposizione illecita di manodopera: dichiarò inefficace il licenziamento, riconobbe la lavoratrice alle dipendenze della società committente, condannò quest’ultima al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento fino al ripristino, avvenuto il 16.05.2019.

La lavoratrice ottenne poi decreto ingiuntivo contro la committente per le retribuzioni maturate dopo la sentenza e fino al ripristino. L’opposizione della società fu rigettata in primo grado, ma la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, accolse il gravame e revocò il decreto: secondo la Corte territoriale, per il credito retributivo successivo alla sentenza di accertamento occorreva un nuovo atto di costituzione in mora, nella specie mancato.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. e dell’art. 1217 cod. civ., contestando che la Corte territoriale avesse confuso la mora credendi con la mora debendi. Il motivo è accolto.

La Suprema Corte ricostruisce la fattispecie muovendo dal meccanismo delineato dalle Sezioni Unite n. 2990/2018: dopo la declaratoria giudiziale di illiceità dell’appalto sorge, in capo al datore di lavoro effettivo, un obbligo retributivo che decorre dalla costituzione in mora del creditore. La Corte chiarisce la natura dell’atto: la messa in mora del creditore della prestazione lavorativa è l’intimazione a ricevere la prestazione, non la richiesta di adempimento. Ne deriva che l’atto può essere compiuto anche prima del giudizio di accertamento.

Il passaggio decisivo riguarda il contenuto del ricorso introduttivo. Se il lavoratore, oltre all’accertamento dell’illecita interposizione, chiede la condanna del datore effettivo al ripristino del rapporto e alla riammissione in servizio, in quell’atto è già insita una costituzione in mora del convenuto, idonea a far decorrere l’obbligo retributivo. In tal senso la Corte richiama la propria ordinanza n. 22041/2023.

La Corte affronta poi il precedente contrario, Cass. n. 5788/2023, e ne circoscrive la portata: in quel caso la pretesa riguardava il periodo anteriore alla sentenza, di natura quindi risarcitoria, e la lavoratrice non aveva compiuto alcuna costituzione in mora prima della decisione. Il principio non è dunque contraddetto, restando ferma la distinzione tra periodo anteriore — risarcitorio — e periodo successivo — retributivo.

Sulla base di tali rilievi la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione di merito conforme al principio enunciato e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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