Revoca del licenziamento e ultrapetizione sul dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17423 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può qualificare giuridicamente la domanda in modo diverso da quello prospettato dalle parti, ma incorre nel vizio di ultrapetizione, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quando sostituisce la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. La riqualificazione è ammessa solo se i fatti costitutivi della diversa fattispecie coincidono o si pongono in relazione di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo. Quando il ricorso per cassazione denuncia un error in procedendo, la Corte è giudice anche del fatto processuale e accede direttamente agli atti, indipendentemente dalla sufficienza della motivazione del giudice di merito.

Il Fatto

Una dirigente impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole nel febbraio 2020. Poco dopo la società avvia una procedura di licenziamento collettivo, la dirigente impugna il recesso individuale e la società ne dispone la revoca. La lavoratrice rifiuta di accettare la revoca e conferma il rifiuto; la società la contesta disciplinarmente e le intima un secondo licenziamento per giusta causa, non impugnato. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’appello della società e respinge la domanda.

La lavoratrice ricorre per cassazione con due motivi. Il primo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rilevato d’ufficio la nullità del licenziamento e applicato l’art. 18, comma 10, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. Il secondo denuncia la violazione della stessa norma sul diritto di revoca.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal riparto tra giudizio di fatto e sindacato di legittimità. L’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti è riservata al giudice di merito, ma tale regola non opera quando si assume che l’interpretazione abbia violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In tal caso, trattandosi di error in procedendo, la Corte accede direttamente agli atti processuali.

Il Collegio richiama i propri precedenti. Quando è dedotto un error in procedendo, il sindacato di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata mediante accesso agli atti, indipendentemente dalla sufficienza della motivazione del giudice di merito: sono richiamate Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. n. 16164 del 2015, Cass. n. 8069 del 2016 e Cass. n. 20716 del 2018. Sul versante opposto, si riconosce che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti, ma incorre in ultrapetizione se sostituisce la domanda con una diversa: Cass. n. 5153 del 2019, Cass. n. 13945 del 2012 e Cass. n. 32932 del 2024.

La Corte procede quindi alla lettura del ricorso introduttivo di primo grado, possibile in forza degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. Emerge che la sola domanda proposta era di declaratoria di illegittimità del licenziamento per violazione della procedura prevista dagli artt. 4 e 24, comma 1 quinquies, della legge n. 223 del 1991, con richiesta della relativa indennità risarcitoria. Il ricorso escludeva espressamente la domanda di nullità e la reintegrazione, chiedendo ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

I giudici di appello non si sono limitati a una diversa qualificazione giuridica della domanda, ma hanno sostituito i fatti posti a base della stessa con fatti diversi, ricavati da atti non processuali, attribuendo alla lavoratrice una domanda di nullità mai formulata. È quindi integrato il vizio di ultrapetizione, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il primo motivo è accolto e il secondo assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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