Omesso esame del contratto collettivo e nullità della non ripetibilità dell’indebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24117 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore del pubblico impiego regionalizzato la pubblica amministrazione ha il diritto-dovere di ripetere l’indebito oggettivo, secondo principi di ordine pubblico dei quali non può disporre. Ne consegue che una clausola di un contratto collettivo integrativo regionale che escluda il recupero di somme corrisposte in eccedenza è nulla ove sia interpretata come diversa disciplina dell’indebito; è invece potenzialmente valida se volta a regolare per via negoziale gli effetti del recepimento tardivo della contrattazione nazionale, riconoscendo ora per allora arretrati rimasti formalmente privi di recepimento. Costituisce fatto storico potenzialmente decisivo, il cui esame non può essere omesso dal giudice di merito, la stipula di un contratto collettivo successivo che non riproduca la clausola di non ripetizione contenuta in quello precedente.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Caltanissetta, riformando la sentenza del Tribunale di Enna, aveva dichiarato che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana non aveva diritto di ripetere da un lavoratore la somma di euro 503,57, già erogata tra il 2010 e il 2012 a titolo di arretrati contrattuali e poi recuperata mediante trattenuta in busta paga. Il lavoratore aveva agito per la ripetizione fondandosi sulla clausola di non ripetibilità contenuta nell’art. 30 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro dell’1/1/2017, che stabiliva che “non si darà corso ad alcun recupero retributivo”.
La Corte territoriale aveva accolto il gravame, ritenendo, sulla base dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1363 e 1367 c.c., che la clausola si riferisse alle somme già pagate in eccedenza. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione l’Assessorato, deducendo, tra l’altro, l’omesso esame del fatto che l’unico CIRL entrato in vigore era quello siglato nel 2018, il quale non conteneva alcuna clausola di non ripetizione, mentre quello dell’1/1/2017 costituiva una mera “ipotesi di accordo”.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha innanzitutto affrontato la questione pregiudiziale di validità della clausola. Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, nella Regione Sicilia, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non trovano applicazione gli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, trovando invece applicazione l’art. 45-ter della L.R. Sicilia n. 16/1996, come modificato dalla L.R. n. 14/2006. Tale disposizione, coordinata con l’art. 49 della stessa L.R. n. 14/2006, richiede comunque un atto deliberativo dell’amministrazione regionale per il recepimento del CCNL, finalizzato a valutarne la compatibilità con le disponibilità economiche e finanziarie dell’ente.
La Corte ha quindi affermato che, in tale settore, opera il principio generale per cui la pubblica amministrazione ha il diritto-dovere di ripetere l’indebito oggettivo, non potendone disporre per via negoziale. Ne deriva che la clausola in questione, se interpretata come volta a prevedere una diversa disciplina dell’indebito, sarebbe nulla. Tuttavia, a diversa conclusione si dovrebbe giungere ove la disposizione fosse interpretata come regolante gli effetti del recepimento tardivo della contrattazione nazionale; tale esegesi, potenzialmente favorita dall’art. 1367 c.c., attiene però allo scrutinio riservato al giudice di merito.
Passando all’esame dei motivi, la Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata non menziona il fatto storico della stipula di un successivo CIRL del 2018, di decorrenza di poco posteriore, non riproducente la clausola di non ripetizione, né l’istanza di produzione formulata ex art. 437 c.p.c. L’omesso esame di tale deduzione è stato ritenuto censurabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., poiché la stipula di un contratto successivo che non riproduce la clausola rilevante si erge a fatto storico potenzialmente decisivo, nel senso di una volontà di ritrattazione, che il giudice di merito non può omettere di valutare.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione