Contraddittorio non necessario per accertamenti bancari IRPEF (Cass. civ. Sez. V n. 15616 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi non armonizzati, il diritto nazionale non pone in capo all’amministrazione finanziaria, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporti l’invalidità dell’atto. L’obbligo sussiste solo nelle ipotesi espressamente sancite. Negli accertamenti cosiddetti a tavolino, e in particolare in quelli fondati su indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, tale obbligo non è configurabile. La sentenza di merito che annulli l’atto per la sua omissione viola i principi in materia. La presunzione legale in favore dell’erario può essere superata solo con prova analitica, per ciascuna operazione, non con motivazione generica o tautologica.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008. A esito di indagini bancarie, l’ufficio recuperava a tassazione maggiori redditi diversi, con la conseguente ripresa dell’IRPEF, oltre a sanzioni e interessi.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, annullava l’atto per due ragioni: la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, applicabile anche agli accertamenti a tavolino, e, nel merito, la dimostrata estraneità della contribuente alla movimentazione del conto. Avverso tale pronuncia ricorreva l’Agenzia delle Entrate con due motivi; resisteva l’erede universale della contribuente, nel frattempo deceduta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui l’Agenzia censura l’affermata operatività dell’obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati. La questione riguarda il riparto dell’onere della prova e la validità dell’atto impositivo adottato senza interlocuzione preventiva.

Richiamando la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 24823/2015, la Corte ribadisce che, fuori delle fattispecie espressamente previste, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per i tributi non armonizzati; per quelli armonizzati, invece, la sua violazione comporta l’invalidità, purché il contribuente assolva l’onere di enunciazione delle ragioni pretermesse. Nel caso di specie si verte in materia di IRPEF, tributo non armonizzato, e l’accertamento è a tavolino.

La Corte rileva che, almeno fino al d.lgs. n. 219 del 2023, che ha introdotto l’art. 6 bis nello Statuto del contribuente, non era ricavabile dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 un obbligo generale, poiché tale norma si applica ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche. Le disposizioni specifiche richiamate, come l’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, non sono applicabili ratione temporis. La Commissione regionale non ha dunque fatto corretta applicazione dei principi vigenti.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che l’Agenzia abbia chiesto una rivalutazione del materiale probatorio. La motivazione della sentenza impugnata è apparente: pur graficamente esistente, si fonda su affermazioni generiche e tautologiche, prive di agganci a specifiche fonti di prova e di riferimenti ai plurimi elementi offerti dall’ufficio. Il vizio integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il gravame applicando i principi sugli accertamenti bancari: la presunzione legale in favore dell’erario non richiede i requisiti dell’art. 2729 c.c. e può essere superata dal contribuente solo con prova analitica per ciascun versamento. Ne deriva l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove, dandone conto in motivazione.

Nota della Redazione

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