Interpretazione dell’avviso di accertamento e ruolo nell’iscrizione a ruolo delle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 12726 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo — quale è l’avviso di accertamento — costituisce una valutazione di fatto sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazione delle norme ermeneutiche degli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 cod. civ., estensibili agli atti e ai provvedimenti unilaterali della pubblica amministrazione. La parte che denunci in cassazione l’erronea interpretazione dell’atto impositivo è tenuta, a pena di inammissibilità, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati, non potendo limitarsi a prospettare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto. Il ruolo, atto meramente riproduttivo del contenuto dell’accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, non può discostarsi da quest’ultimo: rileva, ai fini interpretativi, la parte dispositiva dell’avviso, non l’addendo della parte motiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica, emetteva nei confronti di una società operante nel settore della compravendita di metalli preziosi un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, contestando un’eccedenza di cassa, cessioni non contabilizzate di oro e argento e irrogando la sanzione per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura. Nella parte dispositiva dell’atto la sanzione era indicata in euro 118.706,00, mentre in una riga della motivazione compariva l’importo di euro 188.706,00.
Dopo la prima iscrizione a ruolo dei due terzi delle somme, l’ufficio provvedeva a una nuova iscrizione, evidenziando che la somma precedentemente iscritta era errata per difetto, e intimava l’ulteriore importo di euro 84.249,22. La società impugnava la seconda cartella; la CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava l’appello erariale, ravvisando nella parte dispositiva dell’avviso l’oggetto dell’atto e nel ruolo un atto meramente riproduttivo. Contro tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di procura speciale dell’Avvocatura dello Stato, richiamando il costante orientamento secondo cui, in tema di contenzioso tributario, per proporre ricorso in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate l’incarico non deve farsi specifica menzione nel ricorso, poiché l’art. 366, n. 5, cod. proc. civ. fa riferimento alla procura come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, non al negozio sostanziale di conferimento dell’incarico professionale.
Nel merito, i primi cinque motivi — relativi ai rapporti tra la cartella impugnata e l’avviso presupposto — vengono esaminati congiuntamente e respinti. La pronuncia della CTR si fonda sull’interpretazione dell’avviso di accertamento, per la quale occorreva dare rilevanza alla parte dispositiva, ove era indicato l’importo inferiore, non essendo rilevante che l’ufficio, in una riga della motivazione, avesse indicato l’importo maggiore, riferito alla teorica imposta Iva non contabilizzata e non specificamente alle sanzioni.
La Corte enuncia il principio per cui l’interpretazione del giudice di merito di un atto amministrativo a contenuto non normativo è valutazione di fatto insindacabile in cassazione se immune da vizi logici e giuridici. Il secondo e il quarto motivo — benché quest’ultimo costruito con riferimento alle norme in tema di presunzioni — non contengono alcuna specifica censura riferita ai canoni ermeneutici del codice civile e si limitano a prospettare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto, risultando perciò inammissibili.
Quanto agli altri motivi, il terzo è inammissibile perché la qualificazione in termini di errore materiale della divergenza contenuta nell’atto impositivo è frutto di una valutazione, non di un fatto sul quale possa operare il principio di non contestazione. All’ammissibilità del quinto osta il disposto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., che in presenza di una cosiddetta doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. per le sentenze rese in appelli introdotti dopo l’11.09.2012.
L’infondatezza dei primi cinque motivi, relativi alla prima ratio decidendi, rende superfluo l’esame dei motivi sesto, settimo e ottavo, attinenti alla diversa ragione fondata sull’avvenuto annullamento integrale dell’avviso presupposto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite. La Corte esclude la responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., invocata dalla controricorrente, non ravvisando malafede o colpa grave.
Nota della Redazione
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