Opposizione allo stato passivo LCA bancaria (Cass. civ. Sez. I n. 8875 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni allo stato passivo delle liquidazioni coatte amministrative bancarie, l’art. 87, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo anteriore alla modifica recata dal d.lgs. n. 181 del 2015, dettava una disciplina autonoma del procedimento, non un rinvio formale alla legge fallimentare. La riforma dell’art. 98 legge fall. ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 non ha inciso su tale disciplina, non essendovi alcun collegamento normativo tra i due testi. Ne consegue che l’opponente doveva perfezionare la costituzione in giudizio con la produzione della copia del ricorso integrata dalla relata di notifica entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell’udienza, a pena di abbandono dell’opposizione. L’inosservanza del termine è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla tempestiva costituzione della parte opposta.

Il Fatto

La ricorrente aveva avviato una causa di risarcimento danni per gli illeciti di un promotore finanziario di una banca, poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Non riconosciuto il credito dai commissari, propose opposizione allo stato passivo, ribadendo la domanda già svolta in sede ordinaria.

Il Tribunale di Milano, sollevata d’ufficio la questione e sottopostala al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., dichiarò inammissibile l’opposizione perché l’opponente non aveva perfezionato la costituzione con la produzione della copia del ricorso integrata dalla relata di notifica nel termine di cinque giorni liberi antecedenti la prima udienza davanti al giudice relatore. Contro la decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in sette motivi; la procedura si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sosteneva che, trattandosi di controversia avviata dopo la riforma della legge fallimentare ma prima della modifica del T.U.B., dovessero applicarsi gli artt. 98 e 99 legge fall. novellati dal d.lgs. n. 5 del 2006, che non prevedono più l’onere di costituzione anticipata dell’opponente. La Corte ha respinto la tesi.

Il testo all’epoca vigente dell’art. 87 del T.U.B. imponeva all’opponente di costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza, altrimenti l’opposizione si reputava abbandonata. La disciplina era bensì mutuata da quella dell’art. 98 legge fall. anteriore alla riforma, ma la legge bancaria non effettuava un rinvio formale: poneva una disciplina autonoma, sia pure disegnata ad imitazione di quella fallimentare.

La Corte ha poi osservato che la norma transitoria dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181 del 2015 non contemplò il novellato art. 87 tra le disposizioni di immediata applicazione anche ai processi pendenti. Continuarono quindi a trovare applicazione le norme previgenti del T.U.B. Irrilevante è che la tesi opposta fosse stata sostenuta in primo grado dalla stessa difesa della procedura, poiché l’individuazione delle norme applicabili compete al giudice e non alle parti.

I motivi dal secondo al sesto, trattati congiuntamente, contestavano la pertinenza dei precedenti richiamati dal Tribunale, perché relativi al fallimento e perché in uno di essi il curatore non si era costituito. La Corte ha replicato che la disciplina dell’art. 87 T.U.B. era esattamente corrispondente a quella del previgente art. 98 legge fall., e che l’orientamento è stato ribadito in successive decisioni e mai smentito. Il deposito del ricorso in cancelleria non equivale a costituzione, che la norma colloca in un momento successivo e a un termine perentorio.

Rispetto a una presunzione assoluta riferita all’atteggiamento dell’opponente, nessuna rilevanza può essere attribuita al comportamento dell’opposto. La previsione non contrasta con i principi costituzionali e sovranazionali sul giusto processo, perché imponeva un adempimento facilmente eseguibile, giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza nella definizione degli stati passivi. Il settimo motivo, sulla compensazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile: la regolazione secondo soccombenza non è sindacabile in legittimità, salvo il potere di compensazione da motivare. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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