Contraddittoria decisione sull’istanza di esibizione dopo l’accertato inadempimento contrattuale (Cass. civ. Sez. II n. 19760 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che accerta l’inadempimento contrattuale del debitore non può dichiarare assorbita, senza alcuna motivazione, l’istanza di esibizione dei documenti contabili formulata dal creditore, poiché tale istanza può essere funzionale alla prova e alla liquidazione del danno da lucro cessante. La discrezionalità del potere officioso di cui agli artt. 210 e 421 cod. proc. civ. non esonera il giudice dal motivare sulla necessità dell’acquisizione documentale, soprattutto quando il rigetto dell’istruttoria si ponga in contraddizione con l’affermato inadempimento. In tema di interpretazione del contratto, la censura che si limiti a contrapporre l’esegesi del ricorrente a quella del giudice di merito, senza indicare la specifica regola ermeneutica violata, è inammissibile, perché l’accertamento della volontà negoziale costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito.
Il Fatto
Due professionisti convenivano in giudizio due società — una britannica e una italiana — chiedendo l’accertamento dell’inadempimento di un accordo del 1998, con cui la società si era impegnata ad assegnare loro in esclusiva il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri, e la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento dei compensi peritali. Il Tribunale di Roma rigettava le domande. La Corte d’Appello di Roma, riuniti gli appelli, li rigettava: riconosceva l’inadempimento contrattuale della società britannica per mancata prova del corretto adempimento, ma escludeva il risarcimento del danno da mancato guadagno per difetto di prova e riteneva assorbita ogni questione sull’istanza di esibizione del registro dei mandati e del libro IVA. Uno dei professionisti proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2711 c.c. e 210 c.p.c. Preliminarmente, il Collegio esclude l’inammissibilità per doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile solo ai giudizi d’appello introdotti con citazione notificata dopo trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 134/2012: nel caso di specie l’appello era stato instaurato nel 2011, anteriormente a detta norma.
Nel merito, il motivo è fondato. La Corte territoriale, dopo aver dato atto dell’inadempimento della società, aveva dichiarato assorbita ogni questione sull’istanza di esibizione del registro dei mandati e del libro IVA, che avrebbe consentito di ricostruire il numero e la tipologia degli incarichi conferiti. Il Collegio richiama il principio di Cass. n. 13533/2011, secondo cui la discrezionalità del potere officioso di ordinare l’esibizione è subordinata alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere sorretta da idonea motivazione, saldandosi con il giudizio di necessità dell’acquisizione del documento.
Il Collegio ritiene che tale principio si attagli alla fattispecie, poiché la Corte d’Appello, in modo contraddittorio rispetto all’accertato inadempimento, aveva reputato assorbita l’istanza di esibizione senza minimamente motivare. La mancanza di motivazione e la contraddizione tra le due statuizioni viziano la decisione, poiché l’esibizione avrebbe potuto fornire elementi utili alla prova e alla quantificazione del danno. Il secondo motivo è quindi accolto, con cassazione in parte qua e rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Quanto al primo motivo, con cui si lamenta il rigetto della liquidazione del danno da lucro cessante, il Collegio lo dichiara assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo. Il terzo motivo, relativo all’interpretazione dell’art. 5 del contratto e alla valenza del rendiconto, è rigettato: la censura investe un apprezzamento riservato al giudice di merito senza individuare una puntuale violazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. La Corte esclude che l’interpretazione offerta in sentenza sia implausibile, poiché la prestazione del rendiconto è condizione di esigibilità del credito, ma non fonte autonoma dell’obbligazione né prova privilegiata del diritto vantato.
Nota della Redazione
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