Addizionale provinciale sull’energia elettrica dichiarata incostituzionale: il fornitore deve rimborsare l’utente finale (Cass. civ. Sez. 3 n. 23346 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. n. 511/1988, con effetto sostanzialmente ex tunc, caduca la base normativa dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, rendendo illegittimo l’addebito del tributo al consumatore finale. Ne consegue il diritto di quest’ultimo alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, la cui legittimazione passiva è configurabile a prescindere dal rapporto intercorrente tra il fornitore stesso e l’amministrazione finanziaria. Tale principio trova applicazione anche nel giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza d’appello che abbia respinto la domanda di rimborso, ancorché la domanda sia stata originariamente fondata su prospettate ragioni di contrarietà al diritto eurounitario, ove la norma sia stata medio tempore dichiarata costituzionalmente illegittima.
Il Fatto
La società, utente finale di energia elettrica, conveniva in giudizio la società fornitrice chiedendone la condanna alla restituzione della somma versata a titolo di addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, asseritamente istituita in violazione della Direttiva 2008/118/CE. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, pronunciando sull’appello della fornitrice, riformava integralmente la decisione di primo grado e rigettava la domanda.
La società utente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo deduceva che la norma posta a fondamento della legittimità dell’addizionale, l’art. 6 d.l. n. 511/1988, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima nelle more del giudizio; con il secondo, in via subordinata, censurava la sentenza per violazione dei principi di effettività ed equivalenza del diritto dell’Unione europea, come interpretati dalla Corte di giustizia nella causa C-316/22.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, è intervenuta una serie di pronunce di legittimità, sia in controversie promosse dai fornitori, sia in controversie promosse dagli utenti avverso sentenze d’appello sfavorevoli. In forza dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., la Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio integrale alla motivazione della prima di tali pronunce per giustificare la fondatezza della domanda.
Il principio di diritto applicabile è stato enunciato con riferimento a plurimi profili: la legittimazione dell’utente finale ad agire in ripetizione nei confronti del fornitore; l’irrilevanza del rapporto tra la fornitrice dell’energia e l’amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice; la spettanza del rimborso per l’illegittimità dell’addizionale corrisposta.
La Corte ha precisato che la fondatezza della domanda di rimborso discende, ora, non già dalla contrarietà al diritto eurounitario dell’addizionale — profilo originariamente agitato dal ricorrente — ma dalla caducazione per incostituzionalità della normativa che ne aveva giustificato l’applicazione, con effetto sostanzialmente ex tunc, fino alla sua abrogazione.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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